Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2068 of 17 November 2015 establishing, pursuant to Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council, the format of labels for products and equipment containing fluorinated greenhouse gases (Text with EEA relevance)
Published date | 18 November 2015 |
Subject Matter | Consumer protection,Environment,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 301, 18 November 2015 |
18.11.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 301/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2068 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2015
che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) | L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 stabilisce alcune prescrizioni in materia di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra stabilite dal regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione (2) e aggiunge prescrizioni di etichettatura per le schiume e i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato per usi specifici. |
(2) | Per esigenze di chiarezza, è opportuno definire la formulazione esatta delle informazioni da riportare sulle etichette di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 e precisare alcune prescrizioni in materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità. |
(3) | Al fine di garantire che si utilizzi un'unica etichetta per i prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che sono soggetti anche al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare per l'etichettatura dei container, compresi i fusti, le bombole e le cisterne stradali e ferroviarie, le informazioni da riportare sulle etichette di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 dovrebbero essere riportate nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari. |
(4) | Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1494/2007. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il formato delle etichette per i tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché per i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, di detto regolamento.
Articolo 2
Formato dell'etichettatura
1. Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell'etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte su un'etichetta già apposta sul prodotto o sull'apparecchiatura in questione, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.
2. Tutta l'etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all'apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.
3. I prodotti e le apparecchiature...
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