Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2069 of 17 November 2015 approving the basic substance sodium hydrogen carbonate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)

Published date18 November 2015
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 301, 18 November 2015
L_2015301IT.01004201.xml
18.11.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301/42

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2069 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 marzo 2014 la Commissione ha ricevuto dall'Agenzia danese per la protezione ambientale una domanda di approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base, in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
(2) La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in esame l'11 dicembre 2014 (2). Il 28 maggio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e un progetto del presente regolamento in vista della riunione del 9 ottobre 2015 di tale comitato.
(3) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'idrogenocarbonato di sodio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare», quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Esso va pertanto considerato una sostanza di base.
(4) Dagli esami effettuati risulta che l'idrogenocarbonato di sodio può essere considerato conforme, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base.
(5) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per l'approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni,
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