Commission Implementing Regulation (EU) 2018/723 of 16 May 2018 amending Annexes I and II to Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing as regards the approval of low atmospheric pressure stunning (Text with EEA relevance. )

Published date17 May 2018
Subject MatterVeterinary legislation,Eggs and poultry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 17 May 2018
L_2018122IT.01001101.xml
17.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122/11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/723 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2009, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, lettera b),

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 contiene l'elenco dei metodi di stordimento approvati, le relative caratteristiche e le prescrizioni specifiche per determinati metodi.
(2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce le prescrizioni riguardanti la configurazione, la costruzione e le attrezzature dei macelli.
(3) In seguito alla richiesta di un operatore privato, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») di formulare un parere sul sistema a bassa pressione atmosferica («il metodo») per lo stordimento dei polli da carne (polli allevati per la produzione di carne).
(4) Nel parere (2) del 25 ottobre 2017 l'EFSA ha stabilito che:
il metodo può essere considerato, in termini di risultati per il benessere degli animali, perlomeno equivalente ad almeno uno dei metodi di stordimento attualmente disponibili;
il metodo è valido solo a determinate condizioni, in particolare se sono rispettate: le specifiche tecniche (come la velocità di decompressione, la durata di ciascuna fase e il tempo totale di esposizione), le caratteristiche degli animali (polli da carne) e alcune condizioni ambientali (come la temperatura e l'umidità);
la valutazione si limita solo ai polli da carne destinati alla macellazione di peso non superiore a 4 kg e il suo utilizzo non può essere esteso ad altre categorie di volatili.
(5) Al fine di consentire alle autorità competenti un controllo regolare del rispetto di detto metodo è opportuno fissare prescrizioni specifiche per tale metodo.
(6) Oltre che ai fini della macellazione commerciale, il metodo è considerato adeguato ai fini dell'abbattimento di polli in caso di spopolamento.
(7) Il metodo è inoltre adeguato in altri casi in cui è necessario l'abbattimento di un elevato numero di polli per ragioni diverse da quelle di salute pubblica, salute animale,
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT