L_2018122IT.01001101.xml
17.5.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 122/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/723 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2018
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2009, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, lettera b),
sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
considerando quanto segue:
(1) | L'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 contiene l'elenco dei metodi di stordimento approvati, le relative caratteristiche e le prescrizioni specifiche per determinati metodi. |
(2) | L'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce le prescrizioni riguardanti la configurazione, la costruzione e le attrezzature dei macelli. |
(3) | In seguito alla richiesta di un operatore privato, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») di formulare un parere sul sistema a bassa pressione atmosferica («il metodo») per lo stordimento dei polli da carne (polli allevati per la produzione di carne). |
(4) | Nel parere (2) del 25 ottobre 2017 l'EFSA ha stabilito che:
— | il metodo può essere considerato, in termini di risultati per il benessere degli animali, perlomeno equivalente ad almeno uno dei metodi di stordimento attualmente disponibili; |
— | il metodo è valido solo a determinate condizioni, in particolare se sono rispettate: le specifiche tecniche (come la velocità di decompressione, la durata di ciascuna fase e il tempo totale di esposizione), le caratteristiche degli animali (polli da carne) e alcune condizioni ambientali (come la temperatura e l'umidità); |
— | la valutazione si limita solo ai polli da carne destinati alla macellazione di peso non superiore a 4 kg e il suo utilizzo non può essere esteso ad altre categorie di volatili. | |
(5) | Al fine di consentire alle autorità competenti un controllo regolare del rispetto di detto metodo è opportuno fissare prescrizioni specifiche per tale metodo. |
(6) | Oltre che ai fini della macellazione commerciale, il metodo è considerato adeguato ai fini dell'abbattimento di polli in caso di spopolamento. |
(7) | Il metodo è inoltre adeguato in altri casi in cui è necessario l'abbattimento di un elevato numero di polli per ragioni diverse da quelle di salute pubblica, salute animale, |
...