Commission Implementing Regulation (EU) No 961/2011 of 27 September 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Regulation (EU) No 297/2011 Text with EEA relevance

Published date28 September 2011
Subject MatterFoodstuffs,public health
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 252, 28 September 2011
L_2011252IT.01001001.xml
28.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 252/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2011

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
(2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2).
(3) Il regolamento (UE) n. 297/2011 è stato a più riprese modificato per tener conto degli sviluppi della situazione. Le modifiche hanno riguardato l'adozione di livelli massimi di radioattività da applicare agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari originari del Giappone, l'aggiunta di prefetture alla zona alla quale si applicano restrizioni una volta constatati in tali prefetture livelli di contaminazione superiori ai livelli massimi, e infine l'eliminazione dalla zona soggetta a restrizioni delle prefetture per le quali un ampio monitoraggio ha dimostrato che esse non erano colpite in misura significativa dalla contaminazione radioattiva.
(4) A metà luglio 2011 la Commissione è stata informata dalle autorità giapponesi che livelli elevati di cesio erano stati rilevati nelle carni di bovini allevati in varie prefetture del Giappone. Dato che per motivi di salute pubblica e degli animali diversi dalla radioattività l'importazione nell'UE di carni bovine giapponesi non è consentita, questi rilevamenti non incidono sul consumatore europeo. Sempre di recente sono stati riscontrati livelli di radioattività superiori a quelli massimi in nuovi prodotti alimentari. Questi dati e il fatto che nuove/altre colture agricole/orticole vengono coltivate e raccolte nella zona contaminata dimostrano l'opportunità di mantenere in vigore le attuali misure dopo il 30 settembre 2011. È quindi opportuno continuare ad applicare l'attuale regolamento fino al 31 dicembre 2011, invece che fino al 30 settembre 2011 come originariamente previsto. Viene mantenuto il principio di un riesame mensile dell'attuazione del regolamento.
(5) Dato che il regolamento (UE) n. 297/2011 è stato ripetutamente modificato in un breve lasso di tempo, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 297/2011 con un nuovo regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 (3) originari del Giappone o da esso provenienti, ad esclusione dei prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e dei prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

Articolo 2

Attestazione

1. Tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT