Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1295 of 26 September 2018 approving the basic substance Onion oil in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance.)
Published date | 27 September 2018 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 243, 27 September 2018 |
27.9.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 243/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1295 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2018
che approva la sostanza di base olio di cipolla conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il 12 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto da Bionext una domanda di approvazione dell'olio di cipolla come sostanza di base. Tale domanda è stata successivamente integrata con gli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) | La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 31 ottobre 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'olio di cipolla (2). |
(3) | La Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame (3) il 25 maggio 2018 e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 19 luglio 2018 e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 20 luglio 2018. |
(4) | La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'olio di cipolla soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame. Pertanto va considerato una sostanza di base. |
(5) | Dagli esami effettuati è emerso che l'olio di cipolla può, in generale, considerarsi conforme a requisiti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'olio di cipolla come sostanza di base. |
(6) | A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento. |
(7) | Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del |
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