Commission Implementing Regulation (EU) 2018/981 of 11 July 2018 amending the list of Brazilian establishments from which imports into the Union of fishery products intended for human consumption are permitted (Text with EEA relevance.)

Published date12 July 2018
Subject MatterFoodstuffs,Veterinary legislation,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 12 July 2018
L_2018176IT.01001101.xml
12.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176/11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/981 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2018

che modifica l'elenco degli stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. L'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento prevede in particolare che i prodotti di origine animale, ad eccezione di alcuni casi specifici, possano essere importati nell'Unione solo se sono originari di stabilimenti dei paesi terzi figuranti in elenchi compilati e aggiornati conformemente a detto articolo. Tali elenchi sono consultabili sul sito web della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (2).
(2) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce che gli stabilimenti dei paesi terzi possono essere inseriti in tali elenchi solo se le autorità competenti dei paesi terzi garantiscono che tali stabilimenti, insieme a qualsiasi stabilimento che lavora le materie prime di origine animale utilizzate per la lavorazione dei prodotti di origine animale interessati, soddisfano i pertinenti requisiti dell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 854/2004, le autorità competenti del paese terzo interessato dovrebbero tenere aggiornati tali elenchi degli stabilimenti e comunicarli alla Commissione.
(3) L'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che i prodotti della pesca importati da una nave officina o da una nave frigorifero che batte bandiera di un paese terzo debbano provenire da navi figuranti in un elenco compilato e aggiornato secondo la procedura indicata all'articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento.
(4) Nel settembre 2017 un'ispezione della
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