Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1529 of 7 September 2017 approving the basic substance sodium chloride in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance. )

Published date08 September 2017
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 232, 8 September 2017
L_2017232IT.01000101.xml
8.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 232/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1529 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2017

che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 7 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dall'Agriculture and Horticulture Development Board del Regno Unito e dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del cloruro di sodio quale sostanza di base per l'uso come fungicida nei funghi. Il 21 luglio 2016 la Commissione ha inoltre ricevuto dall'ITAB una domanda di approvazione del sale marino quale sostanza di base per l'uso come fungicida e insetticida nell'uva. Poiché riguardano la stessa sostanza, vale a dire cloruro di sodio di qualità alimentare, le due domande sono state unificate. Le domande erano corredate delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 20 gennaio 2017, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sul cloruro di sodio (2). Il 23 marzo 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 20 luglio 2017.
(3) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il cloruro di sodio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua, e pertanto deve essere considerato una sostanza di base.
(4) Dagli esami effettuati è emerso che il cloruro di sodio può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il cloruro di sodio come sostanza di base.
(5) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del
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