Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Published date | 06 September 2011 |
Subject Matter | aliments des animaux,alimenti per animali,alimentos para animales |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 229, 6 septembre 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 229, 6 settembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 229, 6 de septiembre de 2011 |
02011R0885 — IT — 06.09.2011 — 000.001
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►B | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 885/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2011 ►C1 relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 229 dell'6.9.2011, pag. 3) |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 316, 13.12.2018, pag. 25 (n. 885/2011) |
▼B
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 885/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2011
▼C1
relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)
▼B
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità |
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