Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1047 of 28 June 2016 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

Published date29 June 2016
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 170, 29 June 2016
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29.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170/36

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1047 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, punti b) e d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
(2) La decisione (UE) 2016/971 del Consiglio (2) prevede l'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali per un certo numero di prodotti. Al fine di attuare le misure previste da tale decisione nella nomenclatura combinata, è necessario individuare i prodotti interessati mediante i codici NC. Quando un codice NC esistente comprende un gruppo di prodotti più ampio di quello interessato dall'eliminazione o riduzione dei dazi doganali, il trattamento di esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi devono essere concessi solo ai prodotti elencati nella decisione.
(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
(4) Poiché la decisione (UE) 2016/971 entra in vigore il 1o luglio 2016, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a partire dalla data di entrata in vigore della decisione.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

a) alla parte prima, Titolo II, è aggiunto il seguente punto G: «G. Esenzione dai dazi dei «Circuiti integrati multicomponenti»:
1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i «Circuiti integrati multicomponenti», definiti come: una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip, aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori. Ai fini della definizione fornita nel precedente capoverso:
1. i «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.
2. L'espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.
3.
a) I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica. Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via.
b) Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.
c) I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.
d) Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.
2. Le merci ammissibili al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1 possono rientrare nelle seguenti sottovoci della NC: 8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90,
3. All'atto della presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica dei circuiti integrati multicomponenti, il dichiarante indica il codice «Y035» nella casella 44 del DAU (regolamento (UE) 341/2016 — allegato 9).»
b) La parte seconda è modificata come segue:
(1) le righe relative ai codici NC da 3215 a 3215 90 00 sono sostituite dalle seguenti:
«3215 Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:
– – Inchiostri da stampa:
3215 11 00
– – neri
6,5 (1)
3215 19 00
– – altri
6,5 (3)
3215 90 00
altri
6,5 (5)
(2) la riga relativa al codice NC 3506 91 00 è sostituita dalla seguente:
«3506 91 00
– – Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma
6,5 (7)
(3) la riga relativa al codice NC 3701 30 00 è sostituita dalla seguente:
«3701 30 00
altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm
4,9 m2»
(4) la riga relativa al codice NC 3701 99 00 è sostituita dalla seguente:
«3701 99 00
– – altre
4,9 —»
(5) le righe relative ai codici NC 3705 90 10 e 3705 90 90 sono sostituite dalle seguenti:
«3705 90 10
– – Microfilm
esenzione
3705 90 90
– – altre
esenzione —»
(6) le righe relative ai codici NC 3707 90 20 e 3707 90 90 sono sostituite dalle seguenti:
«3707 90 20
– – Rivelatori e fissatori
4,5 (8)
3707 90 90
– – altri
esenzione
(7) le righe relative ai codici NC da 3907 99 a 3907 99 90 sono sostituite dalle seguenti:
«3907 99
– – altri:
3907 99 10
– – – Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)
esenzione
3907 99 90
– – – altri
6,5 (9)
(8) la riga relativa al codice NC 3919 90 00 è sostituita dalla seguente:
«3919 90 00
altri
6,5 (11)
(9) la riga relativa al codice NC 3923 10 00 è sostituita dalla seguente:
«3923 10 00
Scatole, casse, casellari e oggetti simili
...

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