Commission Implementing Regulation (EU) 2018/507 of 26 March 2018 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Published date | 27 March 2018 |
Subject Matter | Common customs tariff |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 83, 27 March 2018 |
27.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 83/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/507 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento. |
(2) | Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione di capsule, compresse, pastiglie e pillole prodotte a partire da prodotti del capitolo 15. |
(3) | Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-410/08 - C-412/08 (2), le preparazioni alimentari usate come complementi, composte principalmente da olio vegetale o animale a cui viene aggiunta una certa quantità di vitamine e presentate in forma di capsule, rientrano nella voce 2106 («Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove»). |
(4) | In tale sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che, nel caso delle merci in questione, la forma della presentazione è un elemento determinante che ne rivela la funzione di complemento alimentare, poiché essa determina il dosaggio della preparazione alimentare, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Di conseguenza, l'involucro costituisce un elemento che, abbinato al relativo contenuto, determina la destinazione e il carattere delle rispettive merci. Il fatto che le materie prime che compongono le preparazioni alimentari siano parzialmente disciplinate dalle voci 1515 e 1517 della NC non ne preclude la classificazione nella voce 2106. Le voci 1515 e 1517 della NC non consentono di tenere conto di tale caratteristica delle merci. |
(5) | I problemi di classificazione tariffaria potrebbero insorgere nella classificazione di altre preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15, analoghe per composizione e finalità ai prodotti in questione di cui alla predetta sentenza della |
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