Commission Implementing Regulation (EU) No 173/2012 of 29 February 2012 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification and simplification of certain specific aviation security measures Text with EEA relevance

Published date01 March 2012
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 59, 1 March 2012
L_2012059IT.01000101.xml
1.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 173/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (2), ha evidenziato la necessità di apportare modifiche di lieve entità alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni.
(2) Si tratta della necessità di chiarire o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell'aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune della legislazione e garantire in modo ancora migliore l'applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.
(3) Le modifiche interessano l'applicazione di un numero limitato di misure relative al controllo dell'accesso, alla sorveglianza e al pattugliamento, al controllo dei passeggeri e del bagaglio da stiva, ai controlli di sicurezza su merci, posta, forniture di bordo e per l'aeroporto, formazione del personale e attrezzature di sicurezza.
(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come segue:

1) il testo del punto 1.1.3.4 è sostituito dal seguente:
«1.1.3.4 Qualora persone non autorizzate, o passeggeri e membri dell'equipaggio in provenienza da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B, possano aver avuto accesso a parti critiche, si procede non appena possibile ad una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate in modo da poter ragionevolmente garantire che esse non contengano articoli proibiti. Il dettato del paragrafo 1 si considera soddisfatto nel caso di aeromobili che vengono sottoposti a una ispezione di sicurezza. Il paragrafo 1 non si applica quando persone di cui ai punti 1.3.2 e 4.1.1.7 hanno avuto accesso a queste parti. Per quanto riguarda i passeggeri o i membri dell'equipaggio in provenienza da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B, il paragrafo 1 si applica esclusivamente alle parti critiche utilizzate per i bagagli da stiva e/o i passeggeri in partenza già sottoposti a controllo, che non partono sullo stesso aereo dei suddetti passeggeri o membri dell'equipaggio.»;
2) al punto 1.2.2.2 è aggiunto il seguente testo: «In alternativa l'accesso può essere autorizzato se l'accertamento dell'identità è avvenuto mediante verifica dei dati biometrici.»;
3) al punto 1.2.2.4 è aggiunto il seguente testo: «Se l'identità è accertata sulla base dei dati biometrici, la verifica deve comprovare che la persona che cerca di accedere alle aree sterili sia in possesso di una delle autorizzazioni di cui al punto 1.2.2.2 e che tale autorizzazione sia valida e non sia stata disattivata.»;
4) è inserito il seguente punto 1.2.6.9:
«1.2.6.9 I veicoli che sono utilizzati esclusivamente nelle aree lato volo e non sono autorizzati a circolare sulle strade pubbliche possono essere esentati dall'applicazione dei punti da 1.2.6.2 a 1.2.6.8, purché riportino all'esterno in modo chiaramente visibile l'indicazione che si tratta di veicoli operativi in uso all'aeroporto.»;
5) alla fine del punto 1.2.7.1, lettera c), è aggiunto il seguente testo: «; e
d) le distanze tra il terminale o punto di accesso e l'aeromobile con il quale i membri dell'equipaggio sono arrivati o partiranno.»;
6) il punto 1.5.2 è sostituito dal seguente:
«1.5.2 La frequenza e gli strumenti per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento si basano su una valutazione del rischio e devono essere approvati dall'autorità competente. Essi tengono conto degli elementi seguenti:
a) le dimensioni dell'aeroporto, inclusi il numero e la natura delle operazioni;
b) la configurazione dell'aeroporto, in particolare l'interrelazione tra le aree stabilite nell'aeroporto;
c) le possibilità e i limiti degli strumenti per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento.
Le parti della valutazione del rischio relative alla frequenza e alle modalità per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento, dietro richiesta, vengono messe a disposizione per iscritto, a fini del controllo di conformità.»;
7) il punto 4.1.3.4 è modificato come segue:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sono stati acquistati nell'area lato volo, oltre il punto di controllo delle carte di imbarco, in un punto di vendita soggetto a procedure di sicurezza approvate che fanno parte del programma di sicurezza dell'aeroporto, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nelle precedenti 24 ore nell'area lato volo dell'aeroporto in questione; oppure»;
b) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«e) sono stati acquistati in un altro aeroporto dell'Unione, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nelle precedenti 24 ore nell'area lato volo dell'aeroporto in questione; oppure
f) sono stati acquistati a bordo di un aeromobile di un vettore dell'Unione, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nelle precedenti 24 ore a bordo dell'aeromobile in questione.»;
8) il testo del punto 5.3.3.2 è sostituito dal seguente:
«5.3.3.2 Il bagaglio da stiva che diventa bagaglio non accompagnato per motivi diversi da quelli menzionati al punto 5.3.2 viene rimosso dall'aeromobile e sottoposto a un nuovo controllo prima di esservi nuovamente caricato.»;
9) il punto 6.0.2 è sostituito dal seguente:
«6.0.2 Sono considerati articoli proibiti nelle spedizioni di merci e posta i seguenti:
dispositivi incendiari ed esplosivi assemblati che non vengono trasportati con modalità conformi alle vigenti norme di sicurezza»;
10) il punto 6.0.3 è soppresso;
11) il testo del punto 6.3.2.6 è sostituito dal seguente:
«6.3.2.6 La documentazione deve restare a disposizione per essere ispezionata dall'autorità competente in qualsiasi momento prima che la spedizione sia caricata nell'aeromobile e, successivamente, per tutta la durata del volo o per 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo) e deve contenere le seguenti informazioni:
a) il codice alfanumerico identificativo unico dell'agente regolamentato, quale assegnato dall'autorità competente;
b) il codice identificativo unico della spedizione, ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo (house o master);
c) il contenuto della spedizione, fatta eccezione per le spedizioni indicate al punto 6.2.3, lettere d) ed e), della decisione C(2010) 774 def., del 13 aprile 2010, della Commissione (1);
d) lo status di sicurezza della spedizione, attestato dalla menzione:
“SPX”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta oppure
“SCO”, a significare che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto posta, oppure
“SHR”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta, per quanto riguarda i requisiti ad alto rischio;
e) la ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando:
“KC”, a significare ricevuto da un mittente conosciuto (known consignor), oppure
“AC”, a significare ricevuto da un mittente responsabile (account consignor), oppure
gli strumenti o le modalità di controllo utilizzati, oppure
i motivi per dispensare la spedizione dal controllo,
f) il nome della persona che ha rilasciato lo status di sicurezza o un elemento di identificazione equivalente, nonché la data e l'ora del rilascio;
g) il codice identificativo unico ricevuto dall'autorità competente, di ogni
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT