Commission Implementing Regulation (EU) No 480/2013 of 24 May 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 788/2012 as regards the period of analysis of certain pesticides performed on a voluntary basis Text with EEA relevance

Published date25 May 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 139, 25 May 2013
L_2013139IT.01000401.xml
25.5.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139/4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 480/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il periodo dell’analisi di alcuni antiparassitari effettuata su base volontaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (2) ha stabilito, tra l’altro, che l’analisi di alcuni antiparassitari, in particolare di quelli aggiunti recentemente al programma da detto regolamento di esecuzione o quelli per i quali la definizione del residuo è molto difficile, debba essere facoltativa nel 2013, in modo da consentire ai laboratori ufficiali di convalidare i metodi richiesti per l’analisi degli antiparassitari in questione. Dato che i laboratori ufficiali hanno ancora bisogno di tempo per la convalida dei metodi richiesti per l’analisi di tali antiparassitari, è necessario che queste analisi possano continuare a essere effettuate su base volontaria nel 2014.
(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012, la nota (g) è sostituita dalla nota seguente:

«(g) Da analizzare su base volontaria nel 2013 e 2014.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta...

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