Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/671

Published date18 July 2018
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 181, 18 luglio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 181, 18 juillet 2018
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18.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1012 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2018

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 20 ottobre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario («biciclette elettriche») originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base.
(2) La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).
(3) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata l'8 settembre 2017 dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association) («il denunciante» o «EBMA»). Il denunciante rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
(4) Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC e ha avviato un'inchiesta separata. Ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

1.2. Registrazione delle importazioni

(5) Il 31 gennaio 2018 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 («il regolamento relativo alla registrazione») (4) che dispone la registrazione a partire dal 4 maggio 2018 delle biciclette elettriche provenienti dalla RPC.
(6) In risposta alla richiesta di registrazione, le parti interessate hanno presentato osservazioni che sono state trattate nel regolamento relativo alla registrazione. La Commissione conferma che i denuncianti hanno presentato elementi di prova sufficienti per giustificare la necessità di registrare le importazioni. Le importazioni e le quote di mercato dalla RPC avevano subito un netto incremento. Le osservazioni sono state pertanto respinte.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(7) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2014 alla fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.4. Parti interessate

(8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla allo scopo di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, e gli importatori noti e li ha invitati a partecipare.
(9) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver selezionato provvisoriamente la Svizzera come paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni e richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(11) Alcune delle parti interessate che sostengono la denuncia hanno richiesto il trattamento riservato delle loro identità per timore di ritorsioni, in quanto acquistano alcune parti delle loro biciclette elettriche nella RPC. La Commissione ha accolto le loro richieste in seguito a una valutazione delle argomentazioni proposte.
(12) La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») e il Collettivo degli importatori europei di biciclette elettriche (Collective of European Importers of Electric Bicycles, «CEIEB»), entrambi in rappresentanza di numerose parti interessate, hanno presentato osservazioni in seguito all'apertura del procedimento.
(13) La CCCME ha argomentato che i motivi per cui la Commissione ha concesso il trattamento riservato dell'identità di alcune delle parti interessate che sostengono la denuncia erano al tempo stesso insufficienti e infondati. Secondo la CCCME, alcuni dei membri dell'industria dell'Unione importano biciclette elettriche complete dalla RPC e pertanto, alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, possono essere esclusi dal novero dei membri dell'industria dell'Unione. La CCCME ha sottolineato che il trattamento riservato dell'identità di alcune delle parti interessate impedisce ai produttori esportatori di esaminare adeguatamente la situazione nel caso di specie.
(14) Nella stessa ottica il CEIEB ha affermato che la denuncia non contiene né un elenco di tutti i produttori noti dell'Unione del prodotto simile, né il volume e il valore prodotti da tali produttori. La Commissione ha respinto tale argomentazione. La denuncia conteneva un elenco di produttori noti dell'Unione (5), oltre al loro volume di produzione totale (6). Il CEIEB è stato pertanto in grado di valutare l'elenco di produttori noti dell'Unione del prodotto simile.
(15) Tali informazioni hanno consentito al CEIEB di constatare che due società elencate come produttori dell'Unione importano anche il prodotto in esame dal paese interessato. È pertanto chiaro che il CEIEB poteva esercitare pienamente i suoi diritti di difesa a tal riguardo. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(16) La CCCME ha inoltre affermato che la denuncia era priva del necessario livello di elementi di prova sufficienti per aprire un'inchiesta, indicando quattro motivi a questo proposito.
(17) In primo luogo, i dati sulle importazioni, basati sulle statistiche sulle esportazioni cinesi ottenute dalla dogana cinese, insieme agli adeguamenti ad essi applicati al fine di filtrare i prodotti soggetti alla presente inchiesta, non dovrebbero essere tenuti riservati e la loro fonte dovrebbe essere debitamente esaminata dalla Commissione.
(18) In secondo luogo, alcune informazioni nella denuncia come, ad esempio, la presunta sovraccapacità nel settore pertinente nella RPC, sarebbero fuorvianti poiché non riguardano solo il settore delle biciclette elettriche ma complessivamente le biciclette elettriche e le biciclette. Analogamente, il valore del mercato delle biciclette elettriche dell'Unione sarebbe sovrastimato poiché comprende tutti i veicoli elettrici leggeri e non solo le biciclette elettriche.
(19) In terzo luogo, le affermazioni riguardanti le sovvenzioni espresse nella denuncia sarebbero infondate e meriterebbero un'inchiesta antisovvenzioni separata.
(20) In quarto luogo, secondo la CCCME la denuncia presentava una serie di argomentazioni ingiustificate che risultano dannose per il settore delle biciclette elettriche nella RPC, sostenendo che sono i produttori dell'Unione a guidare l'innovazione in questo settore e che i produttori cinesi stanno meramente replicando lo status quo della tecnologia delle biciclette elettriche sviluppata nell'Unione.
(21) La Commissione ha condotto un esame della denuncia in conformità all'articolo 5 del regolamento di base, giungendo alla conclusione che i requisiti per l'apertura di un'inchiesta sono stati soddisfatti, ossia che l'adeguatezza e l'esattezza degli elementi di prova presentati dal denunciante erano sufficienti. Secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, una denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre relativamente ai fattori in essa indicati. Sulla base degli elementi di prova forniti, la Commissione ha ritenuto il requisito soddisfatto.
(22) Per quanto concerne l'argomentazione riguardante i dati sulle importazioni cinesi, la Commissione fa riferimento alla sezione 3.2 del regolamento relativo alla registrazione e alla sezione 4.3 del presente regolamento, dove l'argomentazione è trattata in misura sufficiente.
(23) Per quanto riguarda l'argomentazione concernente la sovraccapacità, è in effetti pertinente esaminare le sovraccapacità per le biciclette elettriche e le biciclette complessivamente, in quanto la capacità produttiva per le biciclette può essere convertita in biciclette elettriche con costi o sforzi minimi (cfr. considerando 172), e sono disponibili elementi di prova a dimostrazione che ciò viene di fatto praticato regolarmente dalle società che fabbricano entrambi i
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