Commission Implementing Regulation (EU) No 1185/2013 of 21 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Pâté de Campagne Breton (PGI))

Published date22 November 2013
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 22 November 2013
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22.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/34

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1185/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pâté de Campagne Breton (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).
(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «pâté de campagne breton», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).
(3) I Paesi Bassi hanno presentato opposizione a tale registrazione in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale opposizione è stata considerata ricevibile in base all’articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
(4) La dichiarazione di opposizione verteva essenzialmente sul non rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006, e concretamente sul fatto che la materia prima, ovvero la carne suina, deve provenire da razze suine riconosciute in Francia e non è soggetta a criteri obiettivi di qualità.
(5) Con lettera del 24 ottobre 2012, la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni del caso.
(6) La Francia e i Paesi Bassi sono giunti ad un accordo entro il termine richiesto di sei mesi. In virtù di tale accordo, sono state apportate modifiche minori al disciplinare ed al documento unico, mediante la soppressione dei paragrafi relativi alla genetica dei suini e la loro sostituzione con criteri obiettivi che generano un nesso di causalità fra la qualità della carne suina e quella del prodotto finale.
(7) La denominazione «pâté de campagne breton» merita quindi di essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; occorre adeguare il documento unico e pubblicarne la versione modificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il documento unico consolidato, contenente gli elementi principali del disciplinare, figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3) GU C 91 del 28.3.2012, pag. 4.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FRANCIA

Pâté de Campagne Breton (IGP)


ALLEGATO II

Documento unico consolidato

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«PÂTÉ DE CAMPAGNE BRETON»

No CE: FR-PGI-0005-0879-23.5.2011

IGP (X) DOP ( )

1. Denominazione

«Pâté de Campagne Breton»

2. Stato membro o paese terzo

Francia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «pâté de campagne breton» è un paté di puro suino preparato con carni e frattaglie di suino. Esso è costituito obbligatoriamente dai seguenti ingredienti: gole scotennate (≥ 25 %), fegato (≥ 20 %), cotenne cotte (≥ 5 %) e cipolle fresche (≥ 5 %). Sia le carni che le cipolle devono essere fresche.

La struttura del «pâté de campagne breton» presenta pezzi grossi e numerosi a causa della tritatura grossolana, suddivisi uniformemente nella fetta. Il colore è piuttosto scuro, la consistenza soda e sa di carne, di fegato e di cipolla.

Oltre agli ingredienti obbligatoriamente presenti nel «pâté de campagne breton», gli ingredienti non carnei - tranne le cipolle - rappresentano il 15 % al massimo del composto: acqua (in tutte le sue forme), brodo ≤ 5 %, zuccheri (saccarosio, destrosio, lattosio) ≤ 1 %, uova fresche intere, albumi freschi ≤ 2 % in materia secca/composto, farina, fecole, amidi ≤ 3 %, acido ascorbico e ascorbato di sodio (0,03 % del composto al massimo), gelée e gelatina G di suino, sale ≤ 2 %, pepe ≤ 0,3 %, altre spezie (noce moscata, aglio, scalogno, prezzemolo, timo, alloro), sidro ed acquavite di mele (acquavite di vino, lambig ecc. …), chouchen, nitrito di sodio o di potassio, semplice caramello per la doratura.

L’insieme dei seguenti ingredienti non deve superare l’1,7 % del composto: gelée e gelatina G di suino, noce moscata, aglio, scalogno, prezzemolo, timo, alloro, sidro ed acquavite di mele (acquavite di vino, lambig ecc. …), chouchen, nitrito di sodio o di potassio.

Al momento della...

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