Commission Implementing Regulation (EU) 2016/262 of 25 February 2016 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of aspartame originating in the People's Republic of China

Published date26 February 2016
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 50, 26 de febrero de 2016
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26.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50/4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/262 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 30 maggio 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di aspartame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «RPC»). La Commissione ha avviato l'indagine sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).
(2) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 16 aprile 2015 da Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S. («il denunciante»). Il denunciante è l'unico produttore di aspartame nell'Unione e rappresenta pertanto la produzione totale di aspartame dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Parti interessate

(3) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e i distributori notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.
(4) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(5) Nell'ambito dell'apertura dell'inchiesta, nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3. Produttori del paese di riferimento

(6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare il Giappone o la Corea del Sud come paese terzo a economia di mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha quindi informato i produttori in Giappone e in Corea del Sud dell'apertura e li ha invitati a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4. Campionamento

(7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori esportatori e importatori del prodotto in esame nell'Unione, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1. Campionamento degli importatori

(8) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori noti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
(9) Nessuno degli importatori noti contattati dalla Commissione ha risposto al questionario nell'avviso di apertura per la selezione di un campione. Il campionamento non è stato quindi applicabile nella presente inchiesta.
(10) Due distributori, ossia operatori che acquistano e rivendono aspartame prodotto unicamente dal produttore dell'Unione, si sono manifestati ed hanno risposto al questionario.

1.4.2. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(11) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che avrebbero potuto essere interessati a partecipare all'inchiesta.
(12) Sei produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse ragionevolmente essere esaminato nel tempo a disposizione. Su tale base, i tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno accettato di collaborare rappresentano circa il 90 % del totale delle importazioni di aspartame originario della RPC. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

1.4.3. Esame individuale

(13) Tre produttori esportatori del paese interessato non inseriti nel campione hanno richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e hanno ricevuto il modulo di richiesta. Nessuno di questi tre produttori esportatori ha tuttavia presentato il modulo di richiesta compilato entro il termine stabilito. La Commissione non ritiene pertanto valide le richieste di esame individuale presentate dai tre produttori esportatori non inseriti nel campione.

1.5. Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(14) Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta del TEM ai sei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato e che desideravano chiedere un margine di dumping individuale. Due dei sei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno presentato un modulo di richiesta del TEM compilato, ma uno di essi ha successivamente ritirato la richiesta.

1.6. Risposte al questionario

(15) La Commissione ha inviato questionari al produttore dell'Unione, ai produttori esportatori che hanno collaborato nel paese interessato, a un produttore in Giappone, scelto come paese di riferimento come spiegato nel considerando 45, agli utilizzatori noti e ai due distributori manifestatisi dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura.
(16) Sono state ricevute risposte al questionario dai produttori dell'Unione, dai tre produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione, da un produttore in Giappone («il paese di riferimento»), da due distributori e da cinque utilizzatori.

1.7. Visite di verifica

(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:
a) produttore dell'Unione:
Hyet Sweet S.A.S. (precedentemente Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S.), Gravelines, Francia;
b) utilizzatori:
Princes Limited, Liverpool, Regno Unito;
Wrigley Company Limited, Plymouth, Regno Unito;
c) produttori esportatori del paese interessato:
gruppo Sinosweet («Sinosweet»):
Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC, e
Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC,
gruppo Niutang («Niutang»):
Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, Jiangsu Province, RPC, e
Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC,
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC («Changmao»);
d) importatori collegati ai produttori esportatori:
Niutang UK Co., Ltd., Telford, Shropshire, Regno Unito;
e) produttore nel paese di riferimento
Ajinomoto Co., Tokyo, Giappone

1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(18) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(19) Il prodotto in esame, quale definito nell'avviso di apertura, è l'aspartame (N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-metil estere, N-Estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico), CAS RN 22839-47-0, originario della RPC, nonché l'aspartame originario della RPC contenuto in preparati e/o miscele comprendenti anche altri edulcoranti e/o acqua, attualmente classificato con i codici NC ex 2924 29 98, ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 3824 90 92 ed ex 3824 90 93.
(20) L'aspartame è un ingrediente dolcificante prodotto
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