Commission Implementing Regulation (EU) No 1091/2014 of 16 October 2014 approving tralopyril as a new active substance for use in biocidal products for product-type 21 Text with EEA relevance

Published date17 October 2014
Subject MatterLegislación fitosanitaria,Legislazione fitosanitaria,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 299, 17 de octubre de 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 299, 17 ottobre 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 299, 17 octobre 2014
L_2014299IT.01001501.xml
17.10.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1091/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che approva il tralopyril come nuovo principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 luglio 2007 il Regno Unito ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva tralopyril nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, come definito nell'allegato V di detta direttiva.
(2) Il 14 maggio 2000 il tralopyril non era presente sul mercato come sostanza attiva di un biocida.
(3) Il 1o settembre 2009 il Regno Unito ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.
(4) Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'8 aprile 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.
(5) Da tale relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 e contenenti tralopyril possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.
(6) È pertanto opportuno approvare il tralopyril destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.
(7) Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(8) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti previsti.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tralopyril è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e...

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