Commission Implementing Regulation (EU) No 1370/2011 of 21 December 2011 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (PGI)]

Published date22 December 2011
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection,Beef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 341, 22 December 2011
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22.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341/39

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1370/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Горнооряховски суджук" (Gornooryahovski sudzhuk), presentata dalla Bulgaria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2) Cipro ha depositato una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.
(3) Con lettera del 31 gennaio 2011, la Commissione ha chiesto alle parti interessate di cercare un accordo fra loro. Entro il termine di sei mesi è stato raggiunto un accordo e il 22 luglio 2011 Cipro ha ritirato la sua opposizione.
(4) Pertanto è opportuno registrare tale denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2) GU C 77 del 26.3.2010, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

BULGARIA

Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)


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