Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione del 22 novembre 2017 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Published date | 23 November 2017 |
Subject Matter | dumping |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 307, 23 novembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 307, 23 de noviembre de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 307, 23 novembre 2017 |
02017R2179 — IT — 23.11.2017 — 000.001
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►B | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2179 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2017 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 307 dell'23.11.2017, pag. 25) |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 045, 17.2.2018, pag. 47 (2017/2179) |
▼B
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2179 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2017
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; ►C1 cubi, tessere e articoli simili di ceramica, smaltati e non smaltati ◄ , anche su supporto, attualmente classificati con il codice HS 6907 , originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle seguenti società è la seguente:
Società | Dazio | Codice addizionale TARIC |
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd.; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd.; | 32,0 % | B938 |
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd.; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd. | 13,9 % | B939 |
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd. | 29,3 % | B009 |
Shandong Yadi Ceramics Co Ltd | 36,5 % | B010 |
Società elencate nell'allegato I | 30,6 % | |
Tutte le altre società | 69,7 % | B999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010), b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e c) successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale, e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 30,6 %.
Articolo 3
Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all'articolo 1, nel campo...
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