Commission Implementing Regulation (EU) No 620/2011 of 24 June 2011 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

Published date25 June 2011
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 166, 25 June 2011
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25.6.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166/16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 620/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Facendo seguito ad un reclamo presentato all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) da taluni paesi, una relazione del gruppo di esperti dell’OMC adottata dall’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC il 21 settembre 2010 (2) ha concluso che l’Unione europea aveva tra l’altro violato l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) accordando un trattamento tariffario meno favorevole a quello previsto nei vincoli tariffari in relazione a taluni prodotti di tecnologia informatica realizzati dall’Unione europea conformemente all’Accordo sulle tecnologie dell’informazione (ITA). Occorre modificare l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per allinearlo agli obblighi internazionali dell’Unione europea a titolo del GATT 1994. Le modifiche richieste sono conformi alla decisione 97/359/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (3), che ha approvato l’ITA.
(2) Secondo la relazione del gruppo di esperti dell’OMC, una copia digitale non dovrebbe costituire una fotocopia a titolo del GATT 1994 e la velocità di copia non dovrebbe essere l’unico criterio di classificazione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la sottovoce 8443 31 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e la corrispondente aliquota del dazio.
(3) Occorre modificare la dicitura della sottovoce 8528 71 15 della NC (precedentemente 8528 71 13) per includervi set-top box che, oltre alla funzione di comunicazione, possano essere in grado di svolgere le funzioni aggiuntive di registrazione o riproduzione, purché, di conseguenza, non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione.
(4) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 1o luglio 2011 alla fine del periodo di tempo ragionevole, concordato tra l’Unione europea e le parti che hanno sporto reclamo, per l’allineamento dell’Unione stessa agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’OMC.
(5) Dato che le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dall’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC hanno effetto solo in prospettiva futura, il presente regolamento non avrà effetti retroattivi né fornirà orientamenti
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