Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2385 of 17 December 2015 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain aluminium foils originating in the Russian Federation

Published date18 December 2015
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 332, 18 December 2015
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18.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332/91

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2385 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione Russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

(1) Il 4 luglio 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione russa («Russia») con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1081 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»).
(2) Il procedimento è stato avviato l'8 ottobre 2014 in seguito a una denuncia presentata il 25 agosto 2014 da AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH e Impol d.o.o. («i richiedenti») a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di fogli di alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per detto prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

2. Fase successiva della procedura

(3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
(4) Un intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale è stato richiesto dall'unico esportatore, il gruppo Rusal, e da cinque utilizzatori. L'audizione dell'esportatore si è svolta il 14 ottobre 2015 alla presenza di un rappresentante della Russia. I punti principali in discussione sono stati l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del prezzo all'esportazione e l'impatto delle esportazioni di fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») sulla situazione dell'industria dell'Unione. L'audizione degli utilizzatori si è svolta il 23 ottobre 2015, dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni definitive. I punti principali in discussione sono stati la presunta elusione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla RPC, l'impatto delle importazioni provenienti da paesi terzi sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, l'impatto sugli utilizzatori dell'imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF provenienti dalla Russia e la possibilità di ricorrere ad un prezzo minimo all'importazione a titolo di misura.
(5) Inoltre il 27 ottobre 2015 cinque imprese di riavvolgimento hanno chiesto un'audizione per un confronto con i richiedenti. I richiedenti però non hanno manifestato alcun interesse a partecipare a tale audizione.
(6) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha modificato di conseguenza, ove opportuno, le conclusioni provvisorie.
(7) La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
(8) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

3. Campionamento

(9) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha venduto tutte le proprie attività, compresi attrezzature, diritti, permessi, obblighi nei confronti dei dipendenti e contratti in essere ad una nuova società. Poiché tale cambiamento è avvenuto dopo il periodo dell'inchiesta esso non è pertinente per la valutazione del pregiudizio a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base.
(10) In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 13 del regolamento provvisorio.

4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(11) Come indicato al considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
(12) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie le autorità russe hanno contestato che, poiché il periodo dell'inchiesta comprende anche dati relativi all'ultimo trimestre del 2013, la determinazione delle tendenze nell'analisi del pregiudizio non ha rispettato il requisito di obiettività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
(13) Il periodo dell'inchiesta è stato definito in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione si è inoltre avvalsa di un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo per l'esame delle tendenze di tutti i fattori ed indici economici pertinenti e significativi per lo stato dell'industria, che ha compreso il periodo dell'inchiesta e tre esercizi finanziari completi prima di questo. Il fatto che il periodo dell'inchiesta e uno degli anni compresi nel periodo in esame coincidano in una certa misura non inficia la determinazione obiettiva del pregiudizio effettuata dalla Commissione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(14) Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («rotoli di grandi dimensioni»), originari della Russia, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910) («il prodotto in esame»). Il prodotto in esame è noto comunemente come fogli di alluminio per uso domestico («AHF» — aluminium household foil).
(15) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie diverse parti interessate hanno sostenuto che le importazioni dalla Russia non erano in concorrenza con AHF fabbricati dall'industria dell'Unione, senza però spiegare in dettaglio tale asserzione e senza addurre prove. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
(16) In assenza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 21 a 28 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

(17) Il calcolo del dumping è esposto particolareggiatamente nei considerando da 29 a 52 del regolamento provvisorio.
(18) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il gruppo Rusal ha contestato gli adeguamenti del prezzo all'esportazione di cui ai considerando da 40 a 42 del regolamento provvisorio. Il gruppo Rusal ha sostenuto che la sottrazione delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e del profitto dell'operatore commerciale collegato è ammessa solo per le transazioni effettuate a condizioni reso sdoganato («DDP») e non nel caso di transazioni con reso al luogo di destinazione («DAP») e del tipo «costo, assicurazione e nolo» («CIF»).
(19) In risposta a tale affermazione si osserva che la Commissione ha costruito il prezzo all'esportazione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, a causa dell'esistenza di un'associazione tra i produttori e l'operatore commerciale collegato. L'inchiesta ha accertato che tale associazione si applica a tutti i tipi di transazioni, indipendentemente dalle relative condizioni commerciali. Inoltre il gruppo Rusal non ha fornito alcuna prova del motivo per cui il margine di profitto applicato sarebbe non ragionevole. Le argomentazioni al riguardo sono quindi considerate non comprovate e dovrebbero essere respinte. In merito alle SGAV spetta alla parte che invoca un eccessivo adeguamento fornire prove e calcoli specifici a giustificazione della propria asserzione, e in particolare indicare il tasso alternativo di adeguamento che tale parte suggerisce, se applicabile. Il gruppo Rusal ha però omesso di fornire tutti questi elementi nelle osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.
(20) In base a quanto precede l'obiezione del produttore esportatore è stata respinta.
(21) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive il gruppo Rusal ha ribadito il proprio disaccordo in merito agli adeguamenti apportati per le SGAV e per il margine di profitto a norma dell'articolo 2,
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