Commission Implementing Regulation (EU) No 593/2014 of 3 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the format of the notification according to Article 16(1) of Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council on European venture capital funds Text with EEA relevance

Published date04 June 2014
Subject MatterFinancial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 4 June 2014
L_2014165IT.01004101.xml
4.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/41

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 593/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 prevede che l'autorità competente dello Stato membro d'origine di un fondo europeo per il venture capital (European venture capital fund — EuVECA) notifichi alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority — ESMA) gli eventi connessi al passaporto dei gestori di fondi per il venture capital qualificati. L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 prevede inoltre che l'autorità competente dello Stato membro d'origine informi le autorità competenti degli Stati membri ospitanti della cancellazione di un gestore di un EuVECA dal registro.
(2) Tenuto conto del fatto che l'ESMA non ha ancora elaborato uno strumento informatico dedicato per tale notifica, l'uso della posta elettronica costituisce il formato più idoneo per questo tipo di notifica tra le autorità competenti e all'ESMA. Pertanto, l'ESMA dovrebbe stabilire un elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti da trasmettere a tutte le autorità competenti.
(3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
(4) Dato il carattere limitato della portata e dell'incidenza del formato della notifica e considerando che solo le autorità competenti sono tenute a utilizzare il modulo specifico stabilito, l'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sull'introduzione di tale formato. L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT