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| 28.10.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 294/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1821 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2016
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC» che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci. |
| (2) | La versione completa della NC dovrebbe rispecchiare gli impegni internazionali assunti dall’Unione. In particolare, è necessario tenere conto delle ultime modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato allegata alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, approvata a nome dell’Unione con decisione 87/369/CEE del Consiglio (2), delle modifiche apportate a seguito della decisione 2010/314/UE (3), nonché delle modifiche apportate in seguito all’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA), approvata a nome dell’Unione con decisione (UE) 2016/971 del Consiglio (4). |
| (3) | È inoltre necessario modificare la NC per tener conto, ad esempio, delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, degli sviluppi tecnologici e commerciali e della necessità di adeguare o chiarire i testi o le modifiche ai riferimenti a seguito dell’entrata in vigore del codice doganale dell’Unione (5). |
| (4) | L’allegato 1 della sezione I (Allegati agricoli) della parte terza (Allegati tariffari) della NC contiene la tabella I per il calcolo degli elementi agricoli (EA), dei dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e dei dazi addizionali sulla farina (AD F/M). Considerando che la determinazione del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio per i prodotti contenenti fruttosio può essere interpretata in modo diverso nella pratica, è opportuno inserire un testo per chiarire il calcolo di cui alla nota 3 della tabella 1. |
| (5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
(3) Decisione 2010/314/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 141 del 9.6.2010, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).
(5) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
NOMENCLATURA COMBINATA
SOMMARIO
PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Titolo I — Regole generali
| A. | Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata | 15 |
| B. | Regole generali relative ai dazi | 16 |
| C. | Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi | 17 |
Titolo II — Disposizioni speciali
| A. | Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento | 17 |
| B. | Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili | 19 |
| C. | Prodotti farmaceutici | 21 |
| D. | Tassazione forfettaria | 21 |
| E. | Contenitori e imballaggi | 23 |
| F. | Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci | 23 |
| Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli | 25 |
| Elenco delle unità supplementari | 26 |
PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI
Capitolo
Sezione I
Animali vivi e prodotti del regno animale
| 2. | Carni e frattaglie commestibili | 33 |
| 3. | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | 50 |
| 4. | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove | 73 |
| 5. | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove | 85 |
Sezione II
Prodotti del regno vegetale
| 6. | Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale | 87 |
| 7. | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili | 90 |
| 8. | Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni | 96 |
| 9. | Caffè, tè, mate e spezie | 103 |
| 11. | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento | 111 |
| 12. | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | 116 |
| 13. | Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali | 121 |
| 14. | Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | 123 |
Sezione III
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
| 15. | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale | 125 |
Sezione IV
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
| 16. | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | 135 |
| 17. | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri | 141 |
| 18. | Cacao e sue preparazioni | 145 |
| 19. | Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria | 147 |
| 20. | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante | 152 |
| 21. | Preparazioni alimentari diverse | 172 |
| 22. | Bevande, liquidi alcolici ed aceti | 176 |
| 23. | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali | 189 |
| 24. | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati | 194 |
Sezione V
Prodotti minerali
| 25. | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi | 197 |
| 26. | Minerali, scorie e ceneri | 203 |
| 27. | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali | 206 |
Sezione VI
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
| 28. | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi | 217 |
| 29. | Prodotti chimici organici | 232 |
| 30. | Prodotti farmaceutici | 259 |
| 32. | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri | 268 |
| 33. | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche | 273 |
| 34. | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso | 276 |
| 35. | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi | 279 |
| 36. | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | 282 |
| 37. | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia | 283 |
| 38. | Prodotti vari delle industrie chimiche | 286 |
Sezione VII
Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
| 39. | Materie plastiche e lavori di tali materie | 299 |
| 40. | Gomma e lavori di gomma | 314 |
Sezione VIII
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
| 41. | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio | 321 |
| 42. | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e |
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