Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (Text with EEA relevance)

Published date18 October 2006
Subject MatterIntellectual, industrial and commercial property
L_2005172IT.01000401.xml
5.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 172/4

REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare l’articolo 157,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, è necessario adottare misure tecniche per attuare disposizioni concernenti il modulo standard per le relazioni di ricerca, la divisione della domanda e della registrazione, la revoca delle decisioni, le autorizzazioni e le decisioni adottate da un membro unico della Divisione di opposizione e di annullamento.
(2) Dopo il 10 marzo 2008, il sistema di ricerca rimarrà obbligatorio per i marchi comunitari, ma dovrebbe essere opzionale, previo il pagamento di una tassa, per le ricerche nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno notificato la loro decisione di effettuare una ricerca. Un modulo standard comprendente gli elementi essenziali della relazione di ricerca viene qui elaborato al fine di migliorare la qualità e l’uniformità di tali relazioni di ricerca.
(3) La dichiarazione di divisione e la registrazione devono essere conformi agli elementi indicati nel presente regolamento. La nuova revoca ex officio di una decisione o di un’iscrizione nel registro da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («l’Ufficio») deve essere conforme alla procedura specifica stabilita nel presente regolamento. Vengono specificati i casi eccezionali nei quali è obbligatoria un’autorizzazione. Viene inoltre fornito un elenco dei casi semplici in rapporto ai quali una decisione può essere adottata da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento.
(4) Inoltre, devono essere modificate le regole esistenti al fine di migliorare o di chiarire la procedura di registrazione. Oltre a ciò, è opportuno modificare taluni punti procedurali senza arrecare modifiche sostanziali al sistema.
(5) Al fine di disciplinare le specificità e le caratteristiche della procedura di deposito elettronico, sono modificate le seguenti disposizioni: regola 1, paragrafo 1, lettera c), regola 3, paragrafo 2, regola 61, regola 72, paragrafo 4, regola 79, regola 82, regola 89, paragrafi 1 e 2.
(6) Il deposito elettronico e la pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario dovrebbero facilitare il deposito di marchi in generale e in particolare sviluppare il deposito di marchi consistenti in semplici colori o in suoni attraverso una rappresentazione del marchio chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva. Le condizioni tecniche, in particolare i formati dei dati per gli archivi di suoni, dovrebbero essere determinati dal presidente dell’Ufficio. Il deposito elettronico di marchi consistenti in suoni può essere accompagnato da un archivio elettronico del suono e tale archivio può essere integrato nella pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario al fine agevolare il pubblico accesso al suono stesso.
(7) Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione devono essere completamente riformulate al fine di specificare i requisiti di ammissibilità, di indicare chiaramente le conseguenze legali delle irregolarità e ordinare le disposizioni secondo l’ordine cronologico della procedura.
(8) Secondo l’ulteriore competenza attribuita all’Ufficio relativa all’esame dell’ammissibilità della trasformazione, il rifiuto di una richiesta di trasformazione può divenire parziale nel senso che la trasformazione può essere accettabile per alcuni Stati membri ma inammissibile per altri. Inoltre, è opportuno aggiungere alcuni criteri da utilizzare per esaminare i motivi assoluti in riferimento alla lingua di uno Stato membro.
(9) Per quanto riguarda le spese che devono essere sostenute dalla parte soccombente nelle procedure di opposizione e di annullamento, le spese rimborsabili della rappresentanza devono essere limitate ma gli attuali importi massimi devono essere leggermente aumentati, tenendo conto del tempo trascorso dall’adozione del regolamento d’attuazione. Nel caso in cui vengano citati testimoni o esperti, non deve essere indicato tale importo massimo, ma le spese rimborsabili devono comprendere gli effettivi importi che possono essere richiesti dai testimoni e dagli esperti.
(10) Il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione (2) deve essere modificato di conseguenza.
(11) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle tasse, delle norme di attuazione e della procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:

1) La regola 1, paragrafo 1, è modificata come segue:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il nome, l’indirizzo, la cittadinanza o nazionalità, lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento; per le persone fisiche vanno indicati il cognome ed il nome, per le persone giuridiche, nonché per gli altri enti giuridici di cui all’articolo 3 del regolamento, va specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell’ente, che può essere abbreviata nel modo usuale; possono essere indicati i numeri di telefono e di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e le specifiche di altri collegamenti per le comunicazioni dei dati presso i quali il richiedente accetta di ricevere comunicazioni; per ciascun richiedente si deve fornire in linea di principio un solo indirizzo: se ne vengono forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;»;
b) alla lettera c), è aggiunta la seguente frase: «, o un riferimento all’elenco dei prodotti e dei servizi di una precedente domanda di marchio comunitario;»;
c) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) la firma del richiedente o del suo rappresentante in conformità con la regola 79;»;
d) è aggiunta la seguente lettera l):
«l) eventualmente, la richiesta di una relazione di ricerca di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento.»
2) La regola 3 è modificata come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e salvo il caso in cui la domanda sia depositata tramite strumenti elettronici, il marchio è riprodotto su un foglio separato. Le dimensioni del foglio non possono eccedere il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione (luce di composizione) non può avere una dimensione maggiore di 26,2 cm × 17 cm. Il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm. L’esatta posizione del marchio va specificata apponendo la dicitura «parte superiore» su ogni riproduzione, qualora essa non risulti evidente. La riproduzione del marchio deve essere di qualità tale da consentirne la riduzione o l’ingrandimento fino a 8 cm in larghezza e 16 cm in altezza per la pubblicazione sul bollettino dei marchi comunitari.»;
b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Quando viene richiesta la registrazione a colori, la rappresentazione del marchio prevista dal paragrafo 2 è costituita dalla riproduzione a colori del marchio. Sono indicati in lettere anche i colori che compongono il marchio e può essere aggiunto un riferimento ad un codice di colori riconosciuto.
6. Quando viene richiesta la registrazione di un marchio sonoro, la rappresentazione del marchio consiste in una rappresentazione grafica del suono, in particolare un’annotazione musicale; nel caso in cui la domanda venga depositata utilizzando mezzi elettronici, può essere accompagnata da un documento elettronico contenente il suono. Il presidente dell’Ufficio determina il formato e le dimensioni massime del documento elettronico.»
3) La regola 4 è sostituita dalla seguente: «Regola 4 Tasse relative alla domanda La domanda è soggetta alle seguenti tasse:
a) una tassa di base;
b) una tassa per ciascuna classe, oltre la terza, nell’elenco delle classi cui appartengono i prodotti o i servizi in base alla regola 2;
c) eventualmente, la tassa di ricerca.»
4) È inserita la seguente regola 5 bis: «Regola 5 bis Relazione di ricerca Le relazioni di ricerca devono essere predisposte utilizzando un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome dell’ufficio centrale della proprietà industriale che ha effettuato la ricerca;
b) il numero delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;
c) la data delle domande ed eventualmente la data di priorità delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;
d) la data di registrazione dei marchi menzionati nella relazione di ricerca;
e) il nome e l’indirizzo del titolare delle domande o registrazioni di marchi menzionati nella relazione di ricerca;
f) una riproduzione dei marchi richiesti o registrati menzionati nella relazione di ricerca;
g)
...

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