Commission Regulation (EC) No 1356/2005 of 18 August 2005 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards oxolinic acid and morantel (Text with EEA relevance)

Published date05 December 2008
Subject MatterAnimal feedingstuffs
L_2005214IT.01000301.xml
19.8.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acido ossolinico e il morantel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.
(2) L’acido ossolinico è stato incluso nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, la pelle e il grasso, il fegato e il rene di polli e suini e per il muscolo e la pelle in proporzioni naturali dei pesci, ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano. Tale voce va estesa a tutte le specie da produzione alimentare, ad eccezione degli animali che producono latte o uova destinate al consumo umano; nel caso dei pesci questa voce si riferisce unicamente a «muscolo e pelle in proporzioni naturali» e, nel caso di suini e pollame, il limite massimo di residuo riguardante il grasso si riferisce a «pelle e grasso in proporzioni naturali».
(3) Il morantel è stato incluso nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il grasso, il fegato, il rene e il latte di bovini e ovini. Tale voce va estesa a tutti i ruminanti.
(4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.
(5) Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di apportare le modifiche eventualmente necessarie, in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all’immissione in commercio
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