Commission Regulation (EC) No 1020/2008 of 17 October 2008 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin and Regulation (EC) No 2076/2005 as regards identification marking, raw milk and dairy products, eggs and egg products and certain fishery products (Text with EEA relevance)

Published date18 October 2008
Subject MatterFoodstuffs,Veterinary legislation,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 18 October 2008
L_2008277IT.01000801.xml
18.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 277/8

REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d’identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004, relative alla marchiatura d’identificazione, hanno dato luogo a confusione nell’identificazione di prodotti fabbricati all’interno e di quelli fabbricati all’esterno della Comunità. È pertanto opportuno chiarire tali disposizioni per garantirne la corretta attuazione. Per non interrompere tuttavia il commercio dei prodotti d’origine animale interessati, occorre prevedere che i prodotti cui sia stato applicato un marchio d’identificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 prima del 1o novembre 2009 possano essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009.
(2) Sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisca il principio generale secondo cui gli operatori del settore alimentare non usano, per motivi d’igiene, sostanze diverse dall’acqua potabile, esistono disposizioni che consentono l’uso di acqua pulita per la lavorazione dei pesci tanto nell’allegato I, parte A, e nell’allegato II, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) quanto nell’allegato III, capitolo I, parte II e nell’allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare riguardo alla manipolazione dei prodotti della pesca a bordo di navi.
(3) L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (3), stabilisce che anche gli stabilimenti a terra possano usare, fino al 31 dicembre 2009, l’acqua pulita.
(4) Da tempo è stato scientificamente riconosciuto l’interesse tecnologico dell’uso dell’acqua marina per i prodotti della pesca perché essa aiuta a mantenere intatte le caratteristiche organolettiche di tali prodotti e a eliminare i rischi di shock osmotico.
(5) L’acqua di mare pulita, usata per trattare e lavare i prodotti della pesca, non presenta rischi per la sanità pubblica perché gli operatori del settore alimentare hanno elaborato e attuano procedure di controllo, basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (Hazard analysis and critical control points — HACCP) in modo che il settore applica la definizione di acqua di mare pulita, data dal regolamento (CE) n. 852/2004. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2076/2005 e rendere permanente il regime transitorio, previsto da tale regolamento riguardo all’uso dell’acqua di mare pulita. Occorre dunque modificare in tal senso l’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(6) L’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004, fissa le norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano, compreso l’olio di pesce.
(7) L’attuazione di tali norme specifiche ha suscitato difficoltà in alcuni Stati membri. Sono emersi problemi anche riguardo alle importazioni di olio di pesce da paesi terzi. Le difficoltà riguardano soprattutto alle norme cui devono rispondere le materie prime per garantire la loro idoneità alla produzione di olio di pesce destinato al consumo umano e le tecniche di produzione alimentare diffuse nell’industria dell’olio di pesce. È pertanto opportuno chiarire quelle disposizioni e armonizzarne l’attuazione. Occorre dunque modificare in tal senso l’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(8) Il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, del 30 agosto 2004, sugli agenti inquinanti nella catena alimentare in merito alla tossicità di prodotti della pesca appartenenti alla famiglia delle Gempylidae, ha dimostrato che i prodotti della pesca di tale famiglia, in particolare il Ruvettus pretiosus e il Lepidocybium flavobrunneum, possono avere effetti gastrointestinali nocivi se non consumati in certe condizioni. L’allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 fissa le condizioni di commercializzazione specifiche di tali prodotti della pesca.
(9) Tali condizioni si applicano ai prodotti della pesca freschi, preparati e trasformati di quelle specie. Il consumatore tuttavia può andare incontro a rischi analoghi con prodotti della pesca anche congelati della famiglia delle Gempylidae. È perciò opportuno imporre condizioni protettive e d’informazione analoghe per quei prodotti della pesca congelati. Occorre dunque modificare in tal senso l’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(10) L’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte III, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che gli operatori del settore alimentare addetti ai prodotti lattiero-caseari devono garantire che il latte crudo di vacca risponda a determinati valori limite prima della trasformazione.
(11) Conformarsi a tale limite è particolarmente importante per la sicurezza dei prodotti alimentari soprattutto se il latte dovrà essere trattato termicamente in un processo di pastorizzazione, o anche in uno meno rigoroso della pastorizzazione, e non è stato trattato termicamente entro un lasso di tempo predefinito. In tali circostanze, i trattamenti termici non hanno effetti battericidi sufficienti e danno luogo a un deterioramento precoce del successivo prodotto lattiero-caseario.
(12) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2076/2005 contiene una disposizione transitoria mirante a limitare la verifica della conformità a questo criterio in tali circostanze. È perciò opportuno sopprimere l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2076/2005 e rendere permanente la disposizione transitoria. Occorre dunque modificare in tal senso l’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(13) L’allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme igieniche specifiche per le uova e gli ovoprodotti. Conformemente al capitolo I punto 2 di tale sezione, le uova vanno conservate e trasportate a una temperatura, preferibilmente costante, che sia la più adatta per una conservazione ottimale delle loro proprietà igieniche.
(14) L’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede che gli Stati membri che avessero applicato, prima del 1o gennaio 2006, norme nazionali di temperatura ai centri di stoccaggio delle uova e ai veicoli che le trasportano da un centro all’altro, possano continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2009. Poiché questa possibilità non interferisce con gli obiettivi di sicurezza dei prodotti alimentari fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004, è opportuno rendere permanente tale disposizione transitoria.
(15) In conformità inoltre dell’allegato III, sezione X, capitolo II, parte II, punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004, a certe condizioni le uova incrinate possono essere usate per la fabbricazione di ovoprodotti. L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede che gli operatori del settore alimentare possono usare, fino al 31 dicembre 2009, uova incrinate per produrre uova liquide in un impianto riconosciuto,
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