Commission Regulation (EC) No 1165/2004 of 24 June 2004 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Anchois de Collioure, Melon du Quercy and Salame d’oca di Mortara)

Published date25 June 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 224, 25 June 2004
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25.6.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224/16

REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2004

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Anchois de Collioure, Melon du Quercy e Salame d’oca di Mortara)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione due domande per la registrazione come indicazioni geografiche delle denominazioni «Anchois de Collioure» e «Melon du Quercy» e l’Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione come indicazione geografica della denominazione «Salame d’oca di Mortara».
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi al regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata presentata alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.
(4) Tali denominazioni possono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere tutelate a livello comunitario come indicazioni geografiche protette.
(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento e dette denominazioni sono iscritte come indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, di cui all'articolo 6, paragrafo 3...

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