Regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione dell'11 aprile 2002 che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Published date | 12 April 2002 |
Subject Matter | Mercato interno - Principi,alimentari,tutela dei consumatori,Mercado interior - Principios,productos alimenticios,protección del consumidor,Marché intérieur - Principes,denrées alimentaires,protection des consommateurs |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 95, 12 aprile 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 95, 12 de abril de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 95, 12 avril 2002 |
2002R0622 — IT — 19.04.2002 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B | REGOLAMENTO (CE) N. 622/2002 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2002 che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 095, 12.4.2002, p.10) |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 137, 25.5.2002, pag. 27 (622/02) |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 622/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2002
che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:(1) | Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede la redazione di un elenco delle sostanze aromatizzanti il cui impiego è autorizzato, ad esclusione di tutte le altre. L'elenco deve essere redatto sulla base della valutazione delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari. |
(2) | In applicazione del suddetto regolamento si è proceduto all'adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari mediante la decisione 1999/217/CE della Commissione ( 2 ), modificata da ultimo dalla decisione 2002/113/CE ( 3 ). |
(3) | Il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione ( 4 ), che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita elencate nella decisione 1999/217/CE, stabilisce le informazioni necessarie per la valutazione delle sostanze contenute nel repertorio. |
(4) | L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1565/2000 elenca le informazioni che il responsabile dell'immissione in commercio di una data sostanza è tenuto a fornire per consentire lo svolgimento del programma di valutazione. Se entro dodici mesi dall'adozione di tale regolamento le informazioni relative ad una determinata sostanza non fossero disponibili, la |
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