Commission Regulation (EC) No 1982/2003 of 21 October 2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the sampling and tracing rules (Text with EEA relevance.)
Published date | 17 November 2003 |
Subject Matter | Information and verification,Social Policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 298, 17 November 2003 |
Regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/11/2003 pag. 0029 - 0033
Regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione
del 21 ottobre 2003
che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)(1) e, in particolare, l'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del medesimo,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce una struttura comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita, comprendente dati trasversali e longitudinali comparabili e attuali sul reddito nonché sul grado e la composizione della povertà e dell'emarginazione sociale a livello nazionale e dell'UE.
(2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1177/2003, occorre armonizzare metodi e definizioni delle regole di campionamento e di inseguimento.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le norme e le direttive che regolano il campionamento e l'inseguimento nonché le definizioni da applicare alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita ("EU-SILC") saranno stabilite ai sensi dell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2003.
Per la Commissione
Pedro Solbes Mira
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
ALLEGATO
1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento, alla componente longitudinale di EU-SILC si applicano le seguenti definizioni:
a) campione iniziale: campione di famiglie o persone al momento in cui è selezionato per essere incluso in EU-SILC;
b) persone del campione: indica tutti dei membri delle famiglie del campione iniziale, o un loro sottoinsieme, che superano una determinata...
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