Commission Regulation (EC) No 1982/2003 of 21 October 2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the sampling and tracing rules (Text with EEA relevance.)

Published date17 November 2003
Subject MatterInformation and verification,Social Policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 298, 17 November 2003
EUR-Lex - 32003R1982 - IT

Regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/11/2003 pag. 0029 - 0033


Regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione

del 21 ottobre 2003

che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)(1) e, in particolare, l'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del medesimo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce una struttura comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita, comprendente dati trasversali e longitudinali comparabili e attuali sul reddito nonché sul grado e la composizione della povertà e dell'emarginazione sociale a livello nazionale e dell'UE.

(2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1177/2003, occorre armonizzare metodi e definizioni delle regole di campionamento e di inseguimento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme e le direttive che regolano il campionamento e l'inseguimento nonché le definizioni da applicare alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita ("EU-SILC") saranno stabilite ai sensi dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2003.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

ALLEGATO

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, alla componente longitudinale di EU-SILC si applicano le seguenti definizioni:

a) campione iniziale: campione di famiglie o persone al momento in cui è selezionato per essere incluso in EU-SILC;

b) persone del campione: indica tutti dei membri delle famiglie del campione iniziale, o un loro sottoinsieme, che superano una determinata...

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