Commission Regulation (EC) No 1742/2000 of 4 August 2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in India, Indonesia, Malaysia, the Republic of Korea, Taiwan and Thailand

Published date05 August 2000
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 199, 05 August 2000
EUR-Lex - 32000R1742 - IT 32000R1742

Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione, del 4 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 05/08/2000 pag. 0048 - 0077


Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione

del 4 agosto 2000

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

(1) Il 6 novembre 1999, con un avviso (qui di seguito denominato "avviso di apertura") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea (di seguito denominata "Corea"), di Taiwan e della Thailandia.

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata, nel settembre 1999, dall'Associazione europea dei produttori di materie plastiche (APME) (in appresso "il denunziante") per conto di produttori che rappresentano l'85 % della produzione comunitaria di polietilentereftalato. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) Nel novembre 1999, la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni nei confronti del medesimo prodotto originario dell'India, dell'Indonesia, della Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia(4).

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, gli utilizzatori, i fornitori e i produttori comunitari denunzianti, offrendo loro la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(5) Alcuni produttori esportatori dei paesi interessati, nonché produttori comunitari, utilizzatori comunitari e importatori/operatori commerciali, hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. È stata concessa la possibilità di un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(6) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura. Nove produttori comunitari, 17 produttori esportatori dei paesi interessati, nonché tre importatori della Comunità collegati ai produttori esportatori hanno risposto al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto risposte da tre importatori/operatori commerciali non collegati nella Comunità, da nove utilizzatori, cinque fornitori e cinque associazioni professionali. La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, e ha proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

1. Produttori comunitari

- Du Pont Polyesters Ltd (Regno Unito)

- Eastman Chemicals BV (Paesi Bassi)

- INCA International SpA (Italia)

- Italpet Preforme SpA (Italia)

- KOSA GmbH (Germania)

- Shell Chemicals Ltd (Regno Unito)

- Wellman PET Resins Europe (Paesi Bassi)

- Aussapol SpA (Italia)

- CEP-Tergal Fibre (Francia)

2. Importatori non collegati nella Comunità

- Polytrade GmbH (Germania)

- Global Services International (Italia)

3. Utilizzatori

- Crown Cork and Seals - European division (Francia)

- Guala Closures, Polybox Group (Italia)

- Evian - Volvic, Danone Group (Francia)

- Perrier Vittel M.T, Nestlé Group (Francia)

- Cott Beverages Ltd (Regno Unito)

4. Fornitori

- BP Amoco Chemicals Ltd (Regno Unito)

5. Produttori esportatori

India

- Reliance Industries Ltd - Bombay

- Pearl Engineering Polymers Limited - Nuova Delhi

Indonesia

- P.T. Bakrie Kasei Corporation - Giacarta

- P.T. Indorama Synthetics Tbk - Giacarta

- P.T. Polypet Karyapersada - Giacarta

Malaysia

- Hualon Corporation - Kuala Lumpur

- MPI Polyester Industries - Shah Alam

Corea

- Honam Petrochemical Corporation - Seul

- Tongkook Corporation - Seul

- Daehan Synthetic Fiber Corporation - Seul

- SK Chemicals Corporation - Seul

Taiwan

- Tuntex Distinct Corporation - Taipei

- Shinkong Synthetic Fibers Corporation - Taipei

- Far Eastern Textile Ltd - Taipei

- Nan Ya Plastics Corporation - Taipei

Thailandia

- Thai Shingkong Industry Corporation Limited - Bangkok.

(7) L'inchiesta relativa a dumping e pregiudizio riguarda il periodo compreso fra il 1o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 (in appresso denominato "periodo dell'inchiesta"). L'inchiesta relativa all'andamento della situazione nell'ambito dell'esame del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

2. Prodotto in esame e prodotto simile

Prodotto in esame

(8) Il prodotto in esame è il polietilentereftalato utilizzato solitamente nell'industria della plastica per la produzione di bottiglie e fogli. Esiste anche un altro tipo di polietilentereftalato utilizzato nella produzione di fibre di poliestere. Il processo di produzione dei due tipi di polietilentereftalato è identico fino ad una certa fase: entrambi vengono infatti prodotti mediante policondensazione di acido tereftalico depurato (ATD) o di dimetiltereftalato con glicol etilenico. Il polietilentereftalato utilizzato nell'industria delle materie plastiche viene polimerizzato con un metodo analogo a quello impiegato per la produzione della fibra di poliestere, talvolta in impianti comuni. La differenza tra i due tipi di polietilentereftalato consiste principalmente nel fatto che il prodotto in esame viene sottoposto ad un ulteriore processo denominato "trasformazione allo stato solido", che ne aumenta il valore di "viscosità intrinseca" ("valore IV" o "valore ItV"). Pertanto, è il livello di IV a differenziare il prodotto in esame dal polietilentereftalato utilizzato nell'industria delle fibre di poliestere. Il polietilentereftalato con un valore IV inferiore a 0,7 viene impiegato per la produzione di fibre di poliestere ed è quindi escluso dalla presente inchiesta antidumping.

(9) La viscosità del polietilentereftalato può anche venire espressa in forma diversa, ossia in termini di "coefficiente di viscosità", o "numero di viscosità". Nel corso dell'inchiesta è risultato che l'equivalente di un valore IV pari a 0,7 è un coefficiente di viscosità di 78 ml/g, come risulta dalle prove effettuate in conformità della norma DIN 53728, e non di 173, come indica il denunziante. Tale valore è il risultato di un uso erroneo della norma di prova DIN 53728 in una relazione rilasciata da Hoechst nel 1991. La Commissione ha deciso pertanto di utilizzare il valore pari o superiore a 78 ml/g che, in conformità della norma DIN 53728 correttamente applicata, è il coefficiente di viscosità per il tipo di polietilene tereftalato utilizzato nella produzione di bottiglie e fogli di plastica.

(10) Alla luce di quanto precede, il prodotto in esame è il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, corrispondente ad un valore di viscosità intrinseca pari o superiore a 0,7 (in appresso denominato "PET" o "polietilentereftalato"), importato con i codici NC 39076020 ed ex 3907 60 80.

(11) L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di diversi tipi di PET, che si distinguono per una serie di fattori quali viscosità, additivi, comportamento durante la fusione, ecc., ma che presentano le medesime caratteristiche di base e hanno le stesse applicazioni.

Prodotto simile

(12) La Commissione ha accertato che il PET fabbricato dai produttori comunitari e venduto sul mercato comunitario e quello prodotto nei paesi interessati ed esportato nella Comunità sono prodotti simili, dato che presentano le medesime caratteristiche di base e hanno le stesse applicazioni. Lo stesso emerge dal confronto tra il PET venduto sul mercato interno dei paesi esportatori e quello esportato nella Comunità. Si è concluso pertanto che si tratta di prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "regolamento di base").

B. DUMPING

1. Metodo generale

(13) Il metodo generale sotto descritto è stato applicato a tutti i paesi esportatori interessati. Pertanto, la presentazione delle conclusioni relative al dumping per ciascuno dei sei paesi interessati riguarda soltanto gli elementi propri di ciascuno di essi.

Valore normale

(14) Per determinare il valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo, per ciascun produttore esportatore, se le vendite complessive di PET sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle vendite complessive del prodotto in esame destinate all'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno di un...

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