Commission Regulation (EC) No 1915/2003 of 30 October 2003 amending Annexes VII, VIII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the trade and import of ovine and caprine animals and the measures following the confirmation of transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animals (Text with EEA relevance)

Published date31 October 2003
Subject MatterVeterinary legislation,public health,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 31 October 2003
EUR-Lex - 32003R1915 - IT 32003R1915

Regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0029 - 0033


Regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione

del 30 ottobre 2003

recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003(2) in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) in animali delle specie bovina, ovina, e caprina. L'articolo 13, paragrafo 1 e l'allegato VII di tale regolamento dispongono l'applicazione immediata di alcune misure a seguito della confermata presenza di EST. Si prevede che l'attuazione di alcuni aspetti di queste misure comporterà difficoltà d'ordine pratico.

(2) Per quanto concerne gli ovini e i caprini, le norme relative al rintracciamento delle progenie in seguito alla conferma di EST dovrebbe essere limitato ai casi confermati negli animali di sesso femminile, alla luce delle difficoltà pratiche e dell'incertezza dei vantaggi di tale pratica riguardo agli animali maschi affetti da EST.

(3) Per quanto riguarda i bovini, conformemente al regolamento n. 999/2001, in caso di encefalopatia spongiforme bovina (ESB), le coorti di capi infetti sono abbattute e completamente distrutte.

(4) Nella propria sessione del maggio 2003, l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha deliberato che le coorti di bovini infetti da ESB possono essere tenute in vita fino alla fine del loro ciclo produttivo, a condizione che vengano completamente distrutte dopo la morte.

(5) Secondo il codice zoosanitario dell'UIE non è necessario limitare l'uso di sperma bovino a causa dell'ESB. In base al parere del Comitato scientifico direttivo (CSD) del 18 e 19 marzo 1999 sulla possibilità di trasmissione verticale dell'ESB, aggiornato il 16 maggio 2002, è improbabile che lo sperma bovino costituisca un fattore di rischio per la trasmissione dell'ESB.

(6) Presso i centri per la raccolta dello sperma i tori vengono inoltre sottoposti a controlli ufficiali, in modo da garantire che vengano completamente distrutti dopo la morte.

(7) Le condizioni che regolamentano l'abolizione delle restrizioni imposte ad aziende di allevamento di ovini affetti da EST dovrebbero essere mitigate se applicate parallelamente a una sorveglianza intensiva dell'EST. Le norme per il ripopolamento con capre provenienti da allevamenti misti dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(8) I movimenti di pecore semiresistenti tra aziende soggette a restrizioni...

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