Commission Regulation (EC) No 2909/2000 of 29 December 2000 on the accounting management of the European Communities' non-financial fixed assets

Published date30 December 2000
Subject MatterFinancial provisions,Budget,Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 336, 30 December 2000
EUR-Lex - 32000R2909 - IT

Regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione, del 29 dicembre 2000, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0075 - 0081


Regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione

del 29 dicembre 2000

relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio(2), in particolare gli articoli da 65 a 72,

visto il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977(3), modificato da ultimo dalla decisione 2000/716/CE(4), in particolare l'articolo 21,

previa consultazione dei contabili del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d'applicazione materiale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle operazioni contabili relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali che fanno parte del patrimonio delle Comunità.

2. Fanno parte del patrimonio e devono essere iscritte nel bilancio delle Comunità tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali che, destinate a servire durevolmente all'attività delle Comunità, ai sensi degli articoli 65 del regolamento finanziario e 130 del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93, devono essere iscritte nell'inventario.

Articolo 2

Campo d'applicazione istituzionale

1. Le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate dai contabili di tutte le istituzioni.

2. Le istituzioni sono quelle di cui all'articolo 12 del regolamento finanziario.

TITOLO II

STRUTTURA DEL BILANCIO

Articolo 3

Struttura del bilancio finanziario

Le immobilizzazioni considerate dal presente regolamento sono riprese all'attivo del bilancio finanziario, alla rubrica "Attivo immobilizzato", nel modo seguente:

- Immobilizzazioni immateriali,

- Immobilizzazioni materiali:

- Terreni e fabbricati,

- Impianti, macchine e attrezzature,

- Mobilio e parco autoveicoli,

- Materiale informatico,

- Locazione finanziaria e altri diritti simili,

- Altre immobilizzazioni materiali,

- Immobilizzazioni materiali in corso, anticipi e acconti versati su immobilizzazioni materiali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE VARIE VOCI DEL BILANCIO

Capitolo 1

Disposizioni generali

Articolo 4

Locazione finanziaria e altri diritti assimilati

1. La classificazione dei beni oggetto di contratti di locazione, in quanto facenti parte dell'attivo immobilizzato ai sensi del presente regolamento, è basata sul grado di trasferimento al locatore o al locatario dei rischi e dei vantaggi inerenti alla proprietà di un attivo locato e dipende dall'oggetto della transazione piuttosto che della forma del contratto.

2. Un contratto di locazione è classificato come contratto di locazione finanziaria e altri diritti assimilati ai sensi del presente regolamento se i rischi e vantaggi inerenti alla proprietà del bene sono sostanzialmente trasferiti al locatario.

3. I rischi includono le eventuali perdite risultanti dal sottoutilizzo delle capacità o dall'obsolescenza nonché dalle variazioni della redditività dovute all'evoluzione della congiuntura economica. I vantaggi possono consistere nella prospettiva di uno sfruttamento redditizio sul periodo di vitalità economica dell'attivo e di un guadagno risultante da un apprezzamento di valore o dalla realizzazione di un valore residuo.

4. I beni sotto contratto di locazione finanziaria, i cui rischi e vantaggi inerenti alla proprietà del bene non sono sostanzialmente trasferiti al locatore, e i beni in locazione a più di 5 anni devono essere iscritti nell'allegato agli stati finanziari, al capitolo impegni fuori bilancio.

Articolo 5

Beni accessori ad un bene principale

I beni inseparabili o vincolati in perpetuo ad un altro bene mobile o immobile aumentano il valore o la durata d'utilizzo del bene principale al quale sono associati.

Articolo 6

Beni che costituiscono un insieme

I singoli elementi di un'attrezzatura o di un impianto tecnico sono beni costitutivi di un insieme quando possono funzionare soltanto se uniti a questo. In tal caso, questi beni saranno considerati come un bene unico.

Capitolo 2

Disposizioni specifiche

Articolo 7

Terreni e fabbricati

1. Nella voce "Terreni e fabbricati" si devono indicare i diritti immobiliari e gli altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale del paese in cui è situato il bene.

Sono considerati terreni:

- i terreni non edificati,

- i terreni attrezzati,

- i terreni edificati.

2. Sono considerati fabbricati:

- gli edifici di cui le istituzioni hanno la piena proprietà,

- gli edifici di cui le istituzioni condividono la proprietà con altri coproprietari,

- i beni immobili per destinazione ai sensi del paragrafo 3.

3. Costituisce un immobile per destinazione, qualsiasi bene mobile vincolato in modo permanente e indissociabile ad un edificio quale definito al primo e secondo trattino del paragrafo 2.

Articolo 8

Impianti, macchine e...

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