Commission Regulation (EC) No 1731/97 of 4 September 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of glyphosate originating in the People's Republic of China

Published date05 September 1997
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 243, 5 September 1997
EUR-Lex - 31997R1731 - IT 31997R1731

Regolamento (CE) n. 1731/97 della Commissione del 4 settembre 1997 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 05/09/1997 pag. 0007 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1731/97 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1997 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

(1) Il 13 ottobre 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata nel maggio 1995 dalla Monsanto Europe SA/NV (Belgio) con il sostegno della Cheminova Agro A/S (Danimarca). Le due società rappresentano una proporzione rilevante della produzione comunitaria di glifosato. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in questione e del conseguente notevole pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

2. Inchiesta

(3) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunzianti e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(4) Alcuni produttori del paese interessato nonché alcuni importatori e produttori della Comunità hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine suddetto sono state sentite.

(5) La Commissione ha inviato questionari agli esportatori e agli importatori elencati nella denuncia, ai due produttori comunitari denunzianti, alle autorità nazionali della Repubblica popolare cinese (per consentire agli altri produttori/esportatori del paese di collaborare) e agli esportatori che, pur non essendo citati nella denuncia, si sono manifestati e hanno richiesto un questionario entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(6) La Commissione ha ricevuto risposte particolareggiate dai due produttori comunitari, da quattro produttori della Repubblica popolare cinese, da un esportatore di Hong Kong e da quattro importatori non collegati della Comunità.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- Monsanto Europe SA/NV (Belgio)

- Cheminova Agro A/S (Danimarca)

b) Importatori non collegati

- Helm (Germania)

- Calliope (Francia)

(8) La Commissione ha svolto un'inchiesta presso le società brasiliane Mobras e Nortox, poiché il Brasile era stato scelto come paese analogo per il calcolo del valore normale della Repubblica popolare cinese (cfr. considerandi da 15 a 20).

(9) L'inchiesta per la determinazione del dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° settembre 1994 e il 31 agosto 1995 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio va dal 1991 alla fine del periodo dell'inchiesta.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(10) Il prodotto oggetto del procedimento è il glifosato, utilizzato come erbicida nella Comunità e classificato ai codici NC 2931 00 80 e 3808 30 27 (presentato in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazione o in forma di oggetti).

(11) Il glifosato può essere prodotto in vari gradi e forme di concentrazione: formulato (con un tenore di glifosato del 36 %), sale (62 %), pani (84 %) e acido (95 %). Per ridurre i costi di trasporto, di solito i distributori acquistano il glifosato in forma concentrata (per lo più acido, ma anche sale) e lo diluiscono per ottenere il glifosato formulato, l'unico che può essere utilizzato come prodotto finale.

(12) Non essendovi differenze nelle caratteristiche di base (composizione chimica) né nelle proprietà (erbicida selettivo) delle diverse forme di glifosato menzionate più sopra, tutte destinate allo stesso uso (erbicida), e dato che i costi di trasformazione da una forma all'altra sono contenuti, i servizi della Commissione hanno concluso che tutte queste forme devono essere considerate un unico prodotto ai fini dell'inchiesta.

2. Prodotto simile

(13) Il glifosato prodotto dalla Comunità e quello prodotto dalla Repubblica popolare cinese sono identici sotto tutti gli aspetti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

(14) Le conclusioni della Commissione al riguardo si applicano anche al glifosato oggetto di un'inchiesta in Brasile per stabilire il valore normale (cfr. considerandi da 15 a 20), che quindi è un prodotto simile al glifosato esportato dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità e al glifosato prodotto dai produttori comunitari.

C. DUMPING

1. Paese analogo

(15) Dato che la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, per determinare il valore normale la Commissione si è dovuta basare sui dati ottenuti dai produttori di un paese terzo a economia di mercato («paese analogo») in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base.

(16) Come risulta dall'avviso di apertura, si è ritenuto che il Brasile fosse un adeguato paese terzo ad economia di mercato per stabilire il valore normale nel presente procedimento.

(17) Si è data a tutte le parti interessate la possibilità di fare osservazioni circa il paese scelto. Alcuni esportatori e importatori hanno sollevato obiezioni adducendo diversi motivi che, all'esame, sono risultati infondati:

(18) Il Brasile è stato definito un mercato altamente protetto e restrittivo per il glifosato a causa degli elevati dazi all'importazione (che limiterebbero le importazioni del prodotto in Brasile), delle restrizioni alla registrazione dei fabbricanti e dell'esistenza di due soli produttori nel paese. Il prezzo sul mercato, quindi, non rifletterebbe una normale concorrenza, ma verrebbe mantenuto ad un «livello artificiale». I dazi all'importazione in Brasile, però, sono risultati inferiori a quanto affermato (13 % circa), e quindi non impedirebbero le importazioni del prodotto in questo paese. Si è riscontrato, tuttavia, che nel 1995 dette importazioni hanno rappresentato l'11 % della quota del mercato brasiliano. La concorrenza risultante da queste importazioni e la concorrenza tra i due produttori brasiliani hanno fatto scendere i prezzi dell'11 % tra il 1992 e il 1994. A tale riguardo, va osservato che il volume delle vendite interne dei produttori brasiliani era rappresentativo delle esportazioni cinesi nella Comunità. Infine, si ritiene esagerato affermare che il processo di registrazione limiterebbe la libera concorrenza sul mercato brasiliano, dove altre sei società (oltre ai produttori) sono state autorizzate a vendere glifosato.

(19) Quanto alle presunte differenze tra i metodi di fabbricazione della Cina e del Brasile e alla scarsa autosufficienza di quest'ultimo per quanto riguarda le materie prime, va osservato che in entrambi i paesi le materie prime sono aminoacidi liberamente disponibili sul mercato mondiale, con proprietà simili e reazioni simili da cui si ottiene lo stesso prodotto chimico, il glifosato. Inoltre, alcuni produttori cinesi hanno adottato di recente il processo chimico dei brasiliani che, essendo molto più conveniente in termini di costi, risulterebbe molto più vantaggioso per la determinazione del valore normale della produzione cinese.

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