Commission Regulation (EC) No 2206/2003 of 17 December 2003 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the "Register of protected designations of origin and protected geographical indications" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

Published date18 December 2003
Subject MatterConsumer protection,Agriculture and Fisheries,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 18 December 2003
EUR-Lex - 32003R2206 - IT

Regolamento (CE) n. 2206/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 18/12/2003 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE) n. 2206/2003 della Commissione

del 17 dicembre 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania ha inoltrato alla Commissione domanda di registrazione delle denominazioni "Thüringer Leberwurst", "Thüringer Rotwurst" e "Thüringer Rostbratwurst" come indicazioni geografiche.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la domanda è stata considerata rispondente a tutti i requisiti ivi stabiliti e, in particolare, comprensiva di tutti gli elementi d'informazione previsti dall'articolo 4.

(3) Alla Commissione è pervenuta una sola dichiarazione di opposizione, ricevibile a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in merito alle denominazioni che figurano in allegato, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento in parola(3). In seguito, tuttavia, essa è stata ritirata.

(4) Le denominazioni, pertanto, dovrebbero essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" e, di conseguenza, tutelate in tutto il territorio comunitario come indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE)...

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