Commission Regulation (EC) No 1019/2008 of 17 October 2008 amending Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the hygiene of foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date18 October 2008
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 18 October 2008
L_2008277IT.01000701.xml
18.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 277/7

REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare. Gli operatori di tale settore che eseguono qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti alimentari successiva alla prima fase di produzione rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II di detto regolamento.
(2) Per quanto riguarda il rifornimento idrico, a norma del capitolo VII dell’allegato II l’acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati e per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Detto allegato dispone inoltre che per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi possa essere usata acqua di mare pulita e che l’acqua pulita possa essere usata per il loro lavaggio esterno.
(3) L’uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e per il lavaggio esterno di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi non presenta un rischio per la salute pubblica purché procedure di controllo basate segnatamente sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) siano state elaborate e applicate dagli operatori del settore alimentare, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione.
(4) Il regolamento (CE) n. 852/2004 va pertanto modificato di conseguenza.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 852/2004 il punto 1, lettera b)...

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