Commission Regulation (EC) No 1161/2009 of 30 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards food chain information to be provided to food business operators operating slaughterhouses (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2009
Subject MatterFoodstuffs,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 01 December 2009
L_2009314IT.01000801.xml
1.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/8

REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le informazioni sulla catena alimentare da fornire agli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. In particolare, conformemente all’allegato II, sezione III di tale regolamento, gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli sono tenuti a chiedere, ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare, e ad intervenire di conseguenza, per tutti gli animali, ad eccezione della selvaggina, che sono inviati o destinati ad essere inviati al macello.
(2) Il punto 2 della sezione suddetta prevede che agli operatori in questione siano fornite le informazioni sulla catena alimentare almeno 24 ore prima dell’arrivo degli animali al macello, tranne che nelle circostanze di cui al punto 7 della stessa sezione. Il punto 7 prevede che, ove consentito dall’autorità competente, le informazioni possano accompagnare determinati animali, specificati in tale disposizione, al loro arrivo al macello, invece che 24 ore prima.
(3) Dato che la fornitura di informazioni sulla catena alimentare prevista dal regolamento (CE) n. 853/2004 costituisce un nuovo obbligo per gli operatori del settore alimentare, un periodo di transizione per la piena applicazione di tale disposizione è stato fissato dal regolamento (CE) n. n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (2).
(4) Per facilitare il trasferimento di informazioni dall’azienda agricola al macello, l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2076/2005,
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