Commission Regulation (EC) No 3108/94 of 19 December 1994 on transitional measures to be adopted on account of the accession of Austria, Finland and Sweden in respect of trade in agricultural products

Published date20 December 1994
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Non-Annex II EEC Treaty products,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 328, 20 December 1994
EUR-Lex - 31994R3108 - IT

Regolamento (CE) n. 3108/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 20/12/1994 pag. 0042 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0075
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0075


REGOLAMENTO (CE) N. 3108/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (1), in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che, per lottare contro possibili deviazioni di traffico rispetto alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, deviazioni provocate dall'adesione di questi tre paesi all'Unione europea, occorre adottare misure transitorie;

considerando che, ai fini di una semplificazione, occorre applicare un regime basato sul principio secondo il quale un'operazione intracomunitaria che abbia avuto inizio anteriormente al 1o gennaio 1995 resta assoggettata alle disposizioni esistenti prima di tale data;

considerando che, dal completamento del mercato interno, la circolazione dei prodotti avviene senza alcun controllo alle frontiere interne; che, per tale motivo, un eventuale sistema di tassazione dei prodotti oggetto di deviazioni di traffico, sia al momento della spedizione da uno Stato membro verso un altro Stato membro, sia al momento dell'introduzione del prodotto proveniente da un altro Stato membro, non sembra costituire un sistema sufficientemente efficace; che le deviazioni di traffico vengono effettuate con prodotti che non fanno parte dello stock normale di uno Stato membro; che è opportuno prevedere la tassazione degli stock eccedentari situati nei nuovi Stati membri;

considerando che la necessità di evitare che un prodotto agricolo che ha beneficiato di una restituzione all'esportazione anteriormente al 1o gennaio 1995 possa beneficiare una seconda volta di una restituzione in caso di esportazione verso paesi terzi successivamente al 31 dicembre 1994;

considerando che il presente...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT