Commission Regulation (EC) No 1047/2001 of 30 May 2001 introducing a system of import licences and certificates of origin and establishing the method for managing tariff quotas for garlic imported from third countries

Published date31 May 2001
Subject MatterCommon customs tariff,Fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 145, 31 May 2001
EUR-Lex - 32001R1047 - IT

Regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0035 - 0040


Regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione

del 30 maggio 2001

che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 31,

vista la decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT(3), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) In esito ai negoziati condotti in conformità dell'articolo XXVIII del GATT 1994, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione dell'aglio. A partire dal 1o giugno 2001 il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00 si compone di un'aliquota "ad valorem" del 9,6 % e di un importo specifico di 1200 EUR per tonnellata netta. Tuttavia, è stato aperto un contingente di 38370 tonnellate in esenzione dal dazio specifico con decisione 2001/404/CE di seguito denominato "contingente GATT". L'allegato della decisione suddetta prevede una suddivisione del contingente in 19147 tonnellate per le importazioni originarie dell'Argentina (numero d'ordine 09.4104), 13200 tonnellate per le importazioni originarie della Cina (numero d'ordine 09.4105) e 6023 tonnellate per le importazioni originarie di tutti gli altri paesi terzi (numero d'ordine 09.4106).

(2) Tenuto conto dell'esigenza di un dazio specifico per le importazioni fuori contingente, per la gestione di quest'ultimo è necessario istituire un regime di titoli d'importazione. Tale regime dovrebbe inoltre consentire il controllo particolareggiato di tutte le importazioni di aglio, a proseguimento e in sostituzione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1859/93 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2872/2000(5), che deve pertanto essere abrogato. Le modalità di tale regime devono essere complementari e derogatorie rispetto a quelle adottate con il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(6). Occorre in particolare:

- creare due categorie di titoli, una per l'importazione alle condizioni del contingente GATT ("titoli A") e l'altra per l'importazione fuori di tale contingente ("titoli B"),

- disporre che la validità dei titoli sia limitata a tre mesi, senza poter superare l'anno contingentale in causa,

- disporre che la validità dei titoli sia limitata all'origine indicata nella domanda,

- prevedere, per la presentazione delle domande di titoli A e per il rilascio di questi titoli, un calendario che consenta agli Stati membri di comunicare in tempo utile alla Commissione i dati relativi alle domande di titoli A.

(3) Sono necessarie misure per limitare, per quanto possibile, la presentazione di domande di titoli A a fini speculativi, non connesse ad un'effettiva attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli. A tale scopo occorre:

- stabilire criteri sullo statuto di coloro che chiedono i titoli,

- vietare la cessione dei titoli, e

- fissare un limite ragionevole per le domande individuali.

(4) Tenuto conto dello scambio di lettere concluso con l'Argentina, è opportuno ripartire tra gli importatori tradizionali e gli altri importatori le quantità concesse e definire la nozione di importatori tradizionali, garantendo al tempo stesso l'utilizzazione ottimale dei contingenti.

(5) Per garantire una gestione adeguata del contingente GATT, è opportuno determinare le misure che la Commissione deve prendere qualora le domande di titoli A dovessero superare, per una data origine e un dato trimestre, le quantità fissate dalla decisione 2001/404/CE del Consiglio, maggiorate delle quantità inutilizzate dei titoli rilasciati in precedenza. Se queste misure comportano l'applicazione di un coefficiente di riduzione al momento del rilascio dei titoli A, occorre prevedere la possibilità di ritiro della...

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