Commission Regulation (EC) No 1665/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat (Text with EEA relevance)

Published date18 November 2006
Subject MatterConsumer protection,Veterinary legislation,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 18 November 2006
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18.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320/46

REGOLAMENTO (CE) n. 1665/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare per quanto concerne la bollatura sanitaria.
(2) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (2), in linea generale non consente che le carni dei suini domestici lascino i macelli prima della comunicazione al veterinario ufficiale dei risultati degli esami per l’individuazione delle Trichine. Tuttavia, in presenza di talune precise condizioni, il regolamento (CE) n. 2075/2005 consente di applicare la bollatura sanitaria e di ammettere le carni al trasporto prima che siano noti i risultati. In dette circostanze è essenziale che l’autorità competente verifichi che sia sempre assicurata la piena tracciabilità delle carni ammesse al trasporto.
(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2075/2005.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2075/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui...

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