Commission Regulation (EC) No 2784/98 of 22 December 1998 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the 'Register of protected designations of origin and protected geographical indications' provided for in Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Published date | 23 December 1998 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 347, 23 December 1998 |
Regolamento (CE) n. 2784/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 23/12/1998 pag. 0019 - 0020
REGOLAMENTO (CE) N. 2784/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Regno Unito e la Francia hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di diverse denominazioni in quanto indicazioni geografiche;
considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4;
considerando che, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento, non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 7 del succitato regolamento;
considerando che, di conseguenza, le denominazioni in esame possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere tutelate sul piano comunitario in quanto indicazioni geografiche protette;
considerando...
To continue reading
Request your trial