Commission Regulation (EC) No 1663/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption (Text with EEA relevance)

Published date18 November 2006
Subject MatterFoodstuffs,Veterinary legislation,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 18 November 2006
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18.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320/11

REGOLAMENTO (CE) n. 1663/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), spetta dell’operatore del settore alimentare asportare le tonsille dopo l’ispezione post mortem.
(2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti per la produzione di colostro. Detta produzione deve essere pertanto sottoposta a controlli ufficiali.
(3) L’allegato VI del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i principi generali applicabili ai certificati che accompagnano le importazioni di prodotti di origine animale dai paesi terzi. Esso prevede in particolare che i certificati siano redatti almeno nella lingua ufficiale del paese terzo di spedizione e in quella dello Stato membro di entrata. Dati i molti problemi pratici e operativi che questo duplice requisito ha già provocato, appare più opportuno ricondurre tale prescrizione al principio di base secondo cui i certificati devono essere redatti almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata. È tuttavia opportuno mantenere, come opzione integrativa del principio di cui sopra, la disposizione che consente al paese terzo di spedizione di utilizzare la propria lingua ufficiale, dato l’interesse che ciò riveste in alcuni casi. Si deve pertanto modificare in tal senso l’allegato VI.
(4) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 854/2004.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, IV e VI del regolamento (CE) n. 854/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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