Commission Regulation (EC) No 1187/2000 of 5 June 2000 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the 'Register of protected designations of origin and protected geographical indications' provided for in Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Published date | 06 June 2000 |
Subject Matter | Foodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 133, 06 June 2000 |
Regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 06/06/2000 pag. 0019 - 0020
Regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione
del 5 giugno 2000
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna, la Francia e il Portogallo hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di alcune denominazioni quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
(2) Si è constatato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento citato, che esse sono conformi alle disposizioni di tale regolamento e comprendono tutti gli elementi previsti all'articolo 4.
(3) In seguito alla pubblicazione delle denominazioni riportate nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Esse sono state ritenute tuttavia infondate e pertanto irricevibili. Le opposizioni suddette non rispondevano ai criteri dettagliati al paragrafo 4 dell'articolo 7.
(4) Di conseguenza, le denominazioni in oggetto possono essere iscritte nel Registro...
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