Commission Regulation (EC) No 1248/2001 of 22 June 2001 amending Annexes III, X and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards epidemio-surveillance and testing of transmissible spongiform encephalopathies

Published date27 June 2001
Subject Matterpublic health,Internal market - Principles,Approximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 173, 27 June 2001
EUR-Lex - 32001R1248 - IT 32001R1248

Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/2001 pag. 0012 - 0022


Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione

del 22 giugno 2001

che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Disposizioni dettagliate per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei bovini, negli ovini e nei caprini sono dettate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001. Tali disposizioni prevedono tra l'altro test sistematici sui bovini di età superiore a 30 mesi immessi nella catena alimentare e test casuali sui bovini di età superiore a 30 mesi non immessi nella catena alimentare. Inoltre sono sottoposti a test tutti i bovini macellati d'urgenza o risultati malati all'atto della macellazione ai fini della distruzione nel quadro del sistema oltre trenta mesi (OTMS). Gli ovini e i caprini che mostrino segni clinici compatibili con l'EST sono sottoposti ad una sorveglianza attiva.

(2) Considerata l'individuazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in due bovini dell'età di 28 mesi nei test di routine effettuati su animali sottoposti a macellazione d'urgenza ed al fine di offrire un sistema di allarme rapido concernente l'insorgenza di eventuali sviluppi sfavorevoli relativi all'incidenza della BSE tra gli animali più giovani, il limite d'età dovrebbe essere abbassato a 24 mesi negli animali appartenenti a determinate popolazioni a rischio.

(3) Nel quadro della sorveglianza condotta durante il primo trimestre del 2001, casi accertati di BSE sono stati rilevati in tutti gli Stati membri, salvo che in Grecia, Lussemburgo, Austria, Finlandia e Svezia. Il numero dei bovini appartenenti a determinati gruppi a rischio sottoposti a test nei suddetti Stati membri è stato il seguente: 248 in Grecia, 763 in Lussemburgo, 3295 in Austria, 4527 in Finlandia e 8254 in Svezia.

(4) Nel proprio parere del 6 luglio 2000 sul rischio geografico di BSE (GBR), il comitato scientifico direttivo (CSD) ha concluso che il livello di rischio geografico di BSE in Lussemburgo era pari a III (conferma della BSE ad un livello modesto) e che il livello di rischio geografico di BSE in Austria, Finlandia e Svezia era pari a II (BSE improbabile, ma non esclusa). La Grecia, adducendo incertezze d'ordine giuridico e tecnico, non ha presentato un fascicolo per la valutazione.

(5) Alla luce della sorveglianza condotta in Austria, Finlandia e Svezia, nonché della valutazione del CSD, in tali Stati membri la presenza della BSE risulta improbabile, ma non è esclusa. Laddove la BSE fosse presente, la maggiore probabilità di rilevarla si avrebbe effettuando esami sugli animali che siano morti negli allevamenti, che siano stati sottoposti a macellazione d'urgenza o siano risultati malati all'atto della normale macellazione. A tali Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito ridurre i test sui bovini sani macellati.

(6) Al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla diffusione della BSE nel Regno Unito, i test nel quadro del sistema oltre trenta mesi (OTMS) dovrebbero essere estesi a tutti gli animali nati entro il primo anno dall'effettiva applicazione del divieto dei mangimi. Altri bovini macellati nell'ambito dell'OTMS dovrebbero essere sottoposti a test condotti su base casuale.

(7) Agli Stati membri dovrebbe essere inoltre consentito sottoporre a test, a titolo volontario, altri bovini soprattutto laddove si ritenga che tali animali presentino un rischio più elevato, purché ciò non comporti perturbazioni nei flussi degli scambi.

(8) È necessario chiarire le misure successive ai test sui bovini ed introdurre misure per impedire che carcasse potenzialmente contaminate da carcasse di animali positivi al test vengano immesse nella catena alimentare.

(9) Dovrebbero essere introdotti test rapidi post mortem su base casuale per migliorare l'individuazione dello scrapie negli ovini e nei caprini. Per ottenere un quadro più completo della situazione occorre effettuare un campionamento casuale in due diverse popolazioni bersaglio: animali morti in allevamento e animali macellati.

(10) Negli Stati membri con un modesto patrimonio zootecnico di ovini e caprini è difficile condurre un campionamento statisticamente significativo in entrambi i gruppi bersaglio. A tali Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di utilizzare un campione di dimensioni più piccole, mirato però sugli animali nei quali è più elevata la probabilità di rilevare casi positivi.

(11) Considerato il ruolo della resistenza genetica nello sviluppo delle manifestazioni cliniche dello scrapie e la possibilità di utilizzare programmi di allevamento nella prevenzione, nel controllo e nell'eradicazione dello scrapie, occorrerebbe determinare il genotipo di tutti i casi di scrapie ed i casi riscontrati in genotipi resistenti dovrebbero essere sottoposti alla tipizzazione dei ceppi.

(12) L'elenco dei laboratori di riferimento nazionali dovrebbe essere aggiornato.

(13) A seguito dell'introduzione dei test rapidi nei programmi di sorveglianza relativi agli ovini e ai caprini occorre definire metodi e protocolli diagnostici idonei. Dovrebbero inoltre essere aggiornati i metodi e i protocolli diagnostici previsti per i bovini.

(14) Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 999/2001 verrà utilizzata una rilevazione statistica conclusiva per confermare o confutare le conclusioni dell'analisi di rischio condotta quale prima tappa nella definizione della situazione di un paese o di una regione in relazione alla BSE. I criteri minimi per la rilevazione statistica sono indicati nella parte B dell'allegato XI. Considerato il più...

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