Commission Regulation (EC) No 1491/2003 of 25 August 2003 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona or Poma de Girona)
Published date | 26 August 2003 |
Subject Matter | Consumer protection,Agriculture and Fisheries,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 214, 26 August 2003 |
Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 26/08/2003 pag. 0006 - 0007
Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione
del 25 agosto 2003
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha presentato alla Commissione quattro domande di registrazione come denominazioni di origine per "Ficodindia dell'Etna", "Monte Etna", "Colline di Romagna" e "Pretuziano delle Colline Teramane" e la Spagna ha presentato una domanda di registrazione come denominazione di origine per "Torta del Casar" e una domanda di registrazione come indicazione geografica a per "Manzana de Girona" o "Poma de Girona".
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del summenzionato regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento, in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle sei denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.
(4) Le sei denominazioni hanno pertanto i requisiti per essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" e per essere tutelate sul piano comunitario in quanto denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento...
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