Commission Regulation (EC) No 1491/2003 of 25 August 2003 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona or Poma de Girona)

Published date26 August 2003
Subject MatterConsumer protection,Agriculture and Fisheries,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 214, 26 August 2003
EUR-Lex - 32003R1491 - IT 32003R1491

Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 26/08/2003 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione

del 25 agosto 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha presentato alla Commissione quattro domande di registrazione come denominazioni di origine per "Ficodindia dell'Etna", "Monte Etna", "Colline di Romagna" e "Pretuziano delle Colline Teramane" e la Spagna ha presentato una domanda di registrazione come denominazione di origine per "Torta del Casar" e una domanda di registrazione come indicazione geografica a per "Manzana de Girona" o "Poma de Girona".

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del summenzionato regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento, in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle sei denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Le sei denominazioni hanno pertanto i requisiti per essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" e per essere tutelate sul piano comunitario in quanto denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT