Commission Regulation (EC) No 2083/2002 of 22 November 2002 amending for the eighth time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001
Published date | 23 November 2002 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 319, 23 November 2002 |
Regolamento (CE) n. 2083/2002 della Commissione, del 22 novembre 2002, recante ottava modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 23/11/2002 pag. 0022 - 0023
Regolamento (CE) n. 2083/2002 della Commissione
del 22 novembre 2002
recante ottava modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 28 ottobre e il 21 novembre 2002, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è...
To continue reading
Request your trial