Commission Regulation (EC) No 1523/96 of 24 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1617/93 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices concerning joint planning and coordination of schedules, joint operations, consultations on passenger and cargo tariffs on scheduled air services and slot allocation at airports

Published date31 July 1996
Subject MatterTransport,Competition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 190, 31 July 1996
EUR-Lex - 31996R1523 - IT 31996R1523

Regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione del 24 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 31/07/1996 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 1523/96 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

previa pubblicazione (2) del progetto del presente regolamento,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione (3), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, dichiara applicabile l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato agli accordi fra vettori aerei, alle decisioni di associazioni di vettori aerei e alle pratiche concordate fra vettori aerei che abbiano per oggetto, fra l'altro, l'organizzazione di consultazioni sulle tariffe per il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli e sulle tariffe per il trasporto di merci su servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità.

(2) Due fattori essenziali hanno determinato l'adozione di un regolamento di esenzione relativo alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto di merci:

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