Commission Regulation (EC) No 2062/2001 of 19 October 2001 amending, for the third time, Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan and repealing Regulation (EC) No 337/2000

Published date20 October 2001
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 277, 20 October 2001
EUR-Lex - 32001R2062 - IT 32001R2062

Regolamento (CE) n. 2062/2001 della Commissione, del 19 ottobre 2001, che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 20/10/2001 pag. 0025 - 0026


Regolamento (CE) n. 2062/2001 della Commissione

del 19 ottobre 2001

che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio(1), del 6 marzo 2001, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001(2), che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato VI sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani.

(2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento.

(3) Il 17 ottobre 2001, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di modificare l'elenco delle persone e delle entità a cui si applicherà il congelamento dei capitali. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è così modificato: vengono aggiunte all'allegato I le seguenti persone ed entità:

Entità (6):

AL HAMATI SWEETS BAKERIES, Al Mukallah, provincia dell'Hadramaut, Yemen.

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