Commission Regulation (EC) No 2623/1999 of 10 December 1999 amending Regulation (EEC) No 411/88 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal

Published date11 December 1999
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 318, 11 December 1999
EUR-Lex - 31999R2623 - IT 31999R2623

Regolamento (CE) n. 2623/1999 della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 11/12/1999 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 2623/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89(4), ha stabilito il metodo e il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi; esso prevede che il tasso d'interesse uniforme corrisponda ai tassi d'interesse rilevati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) per l'ecu a termine di tre e di dodici mesi sull'euromercato, applicando una ponderazione di 1/3 e 2/3;

(2) parallelamente all'introduzione dell'euro, il 1o gennaio 1999 è stato introdotto un nuovo tasso del mercato monetario europeo, denominato EURIBOR; esso ha sostituito i vari tassi IBOR nazionali degli Stati membri che partecipano all'euro e viene pubblicato mensilmente dalla Banca centrale europea;

(3) occorre adeguare l'articolo 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 411/88 a seguito dell'introduzione dell'euro;

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: "Il tasso d'interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 corrisponde ai tassi EURIBOR a termine di tre e di...

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