Commission Regulation (EC) No 1214/2003 of 7 July 2003 amending Regulation (EC) No 2368/2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds

Published date08 July 2003
Subject MatterCommercial policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 169, 08 July 2003
EUR-Lex - 32003R1214 - IT

Regolamento (CE) n. 1214/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0030 - 0031


Regolamento (CE) n. 1214/2003 della Commissione

del 7 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 803/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) La società London Diamond Bourse and Club ha chiesto alla Commissione di essere inserita nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002 (in appresso "il regolamento").

(2) La società London Diamond Bourse and Club ha dimostrato alla Commissione di aver soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento, segnatamente attraverso l'adozione di un codice di condotta che sarà vincolante per tutti i suoi membri.

(3) Basandosi sulle informazioni fornite, la Commissione ha ritenuto giustificato l'inserimento della società London Diamond Bourse and Club nell'elenco dell'allegato V del regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento è aggiunto all'allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

(2) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 53.

ALLE...

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