Commission Regulation (EC) No 1483/2004 of 20 August 2004 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications («Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» or «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» or «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» and «Carne de Cantabria»)

Published date05 December 2008
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs,Agriculture and Fisheries
L_2004273IT.01000301.xml
21.8.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 273/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1483/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2004

che integra l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» («Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» o «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» o «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» e «Carne de Cantabria»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione cinque domande per la registrazione come indicazioni geografiche delle denominazioni «Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» o «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» o «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» e «Carne de Cantabria».
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi ivi indicati all'articolo 4.
(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.
(4) Tali denominazioni possono essere pertanto iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere tutelate sul piano comunitario come indicazioni geografiche protette.
(5) L'allegato del presente regolamento integra l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato dalle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento e dette denominazioni sono iscritte come indicazioni geografiche protette (IGP) nel «Registro delle...

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