Commission Regulation (EC) No 205/2006 of 6 February 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, diethylene glycol monoethyl ether and polyoxyethylene sorbitan monooleate (Text with EEA relevance)

Published date07 February 2006
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 34, 07 February 2006
L_2006034IT.01002101.xml
7.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/21

REGOLAMENTO (CE) N. 205/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2006

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il toltrazuril, l’etere monoetilico di dietilenglicole e il monooleato di poliossietilensorbitano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.
(2) La sostanza denominata toltrazuril è stata inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i polli e i tacchini in rapporto a muscoli, pelle e grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono uova destinate al consumo umano, e per i suini in rapporto a muscoli, pelle e grasso, fegato e reni. Il toltrazuril è stato inserito anche nell’allegato III del suddetto regolamento per le specie bovine in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono latte destinato al consumo umano, in attesa del completamento degli studi scientifici. Tali studi sono stati ora completati e il toltrazuril va pertanto inserito nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 al fine di includere i bovini. Tale voce va estesa anche a tutti i mammiferi da produzione alimentare in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono latte destinato al consumo umano e al pollame per muscoli, pelle e grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono uova destinate al consumo umano.
(3) La sostanza etere monoetilico di dietilenglicole è stata inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovine e suine. La voce etere monoetilico di dietilenglicole va estesa in modo da includere tutti i ruminanti.
(4) La sostanza polisorbato 80 è stata inserita
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